DiDoRe: differenze tra le versioni
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[[File:Genova Pride 2009 foto di Stefano Bolognini101.JPG|miniatura|Una coppia omosessuale]]
'''DiDoRe''' è una [[sigla]] che significa "'''Di'''ritti e '''Do'''veri di '''Re'''ciprocità dei conviventi" e viene riferita al [[disegno di legge]] presentato l'8 ottobre [[2008]] sotto il [[governo Berlusconi IV]].<ref name=":0" /> La proposta, a firma dell'allora ministro della Funzione Pubblica [[Renato Brunetta]] e dell'allora ministro dell'Attuazione del Programma [[Gianfranco Rotondi]],<ref>{{Cita web|url=http://www.repubblica.it/2008/09/sezioni/politica/brunetta-didore/brunetta-didore/brunetta-didore.html|titolo=Unioni civili, il Pdl si spacca Lega e An contro Rotondi - Politica - Repubblica.it|sito=www.repubblica.it|lingua=en|accesso=2018-06-06}}</ref> riguardava la regolamentazione delle convivenze (omosessuali) in alternativa ai [[Unione civile|Pacs]] e i [[DICO (disegno di legge)|Dico]], presentati (e mai approvati) dal [[Governo Prodi II|governo precedente]] della coalizione di [[Centro-sinistra in Italia|centro-sinistra]], con l'obbiettivo di parzialmente tutelare le unioni omosessuali ma rimarcando delle forti differenze tra esse e le unioni eterosessuali.<ref name=":1">{{Cita web|url=https://www.corriere.it/politica/08_settembre_17/brunetta_didore_coppie_fatto_70f2b496-847a-11dd-be21-00144f02aabc.shtml|titolo=E Brunetta lanciò i «DiDoRe»:
coppie di fatto, diritti ma senza costi
- Corriere della Sera|sito=www.corriere.it|lingua=it|accesso=2018-06-06}}</ref>
Nonostante l'assenza di un qualunque costo economico da parte dello Stato<ref name=":1" /> e la
== Normativa ==
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* '''Art. 5. (Diritto di abitazione):''' 1. In caso di morte di uno dei conviventi all'altro convivente è riconosciuto il diritto vitalizio di abitazione nella casa ove convivevano, se di proprietà del defunto: tale diritto cesserà in caso di matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza.<ref name=":0" />
* '''Art. 6. (Successione nel contratto di locazione):''' 1. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata dalla convivenza prescritto ai sensi dell'articolo 2, comma 1.<ref name=":0" />
* '''Art. 7. (Obbligo alimentare):''' 1. Nell'ipotesi di cui uno dei conviventi versi nelle condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza medesima.
== Note ==
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