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In seguito all'entrata in vigore (18 marzo 2013) di tale disposizione, i dati e i documenti pubblicati online dalle pubbliche amministrazioni - senza una esplicita licenza d’uso che ne definisca le possibilità e i limiti di riutilizzo – sono da intendersi come [[dati aperti]].
Per quanto sopra, in caso di omissione della Pubblica Amministrazione nell'apporre una [[licenza (informatica)|licenza d'uso]]<ref>L'art. 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 36/2006 definisce la "licenza standard per il riutilizzo" come "''il contratto, o altro strumento negoziale, redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico"</ref>, i [[atto amministrativo|documenti amministrativi]]<ref>L'art. 22 della Legge 241/1990 definisce il "documento amministrativo" come: "''ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale''"</ref> e i dati pubblicati on-line sul proprio sito sono utilizzabili liberamente e gratuitamente "da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato" ai sensi degli articoli 52, comma 2 e 68, comma 3 del [[Codice dell'Amministrazione Digitale]].<ref>{{cita pubblicazione|autore=Antonella De Robbio|titolo=Dati aperti nella Pubblica Amministrazione tra crescita e trasparenza|editore=Digitalia|url=http://digitalia.sbn.it/article/download/718/493|urlmorto=no|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20161110105546/http://digitalia.sbn.it/article/download/718/493|dataarchivio=10 novembre 2016}}</ref><ref>{{cita pubblicazione|titolo=Dati aperti|sito=Open Data in ambito parlamentare|editore=Nexa Center - Politecnico di Torino|url=https://datiparlamento.nexacenter.org/wiki/Dati_aperti|urlmorto=
L'articolo 7 del cosiddetto ''Decreto Trasparenza'' del 2013 ha rafforzato ulteriormente il principio dell'open by default, precisando che i dati e documenti soggetti a pubblicazione online obbligatoria non possono avere alcuna licenza che vada oltre l'obbligo di citare la fonte e rispettarne l'integrità<ref>{{cita legge italiana|tipo=DLGS|titolo=Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni|anno=2013|mese=03|giorno=14|numero=33|articolo=7}}</ref>.
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