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Sin dalla loro definizione geografico-statistica della seconda metà dell'Ottocento nella forma dei compartimenti, le regioni italiane non ebbero una definizione rigorosa dei loro confini basata sulla [[cartografia]], non essendo altro che dei "nomi geografici" privi di propria amministrazione o potere politico. Proprio perché i compartimenti erano dei raggruppamenti di province, la loro delimitazione non poteva che, in ultima analisi, ricondursi a quella delle province ricomprese.
Con il Secondo dopoguerra e l'istituzione delle regioniRegioni come [[enti territoriali]] emerse la necessità di definirne i territori con maggior accuratezza. Pur non essendoci state leggi emanate dallo Stato italiano che definissero i confini delle regioniRegioni in senso compiuto, gli statuti regionali di ogni singola regione definiscono il territorio della regioneRegione stessa. Quest'ultimo è definito, però, sempre facendo riferimento alle provinceProvince ricomprese da ciascuna regione e, in ultima analisi, ai comuni delle province stesse. A titolo di esempio, l'articolo 7 dello statuto della [[Regione Puglia]] definisce il territorio di competenza come: {{Citazione|. I comuni i cui territori sono compresi nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto costituiscono la Regione Puglia|Statuto della Regione Puglia, art. 7<ref>http://www.regione.puglia.it/statuto-della-regione-puglia#2</ref>}} I confini delle regioniRegioni sono pertanto da ricondursi a quelli delle loro provinceProvince, ma resta ferma per lo Stato italiano la possibilità di fondere regioniRegioni o crearne di nuove attraverso [[leggi costituzionali]]. Allo Stato è anche consentito, con leggi, il passaggio di province o comuni da una regione a un'altra preceduta però da approvazione popolare attraverso [[referendum]] nelle province o comuni interessati ([[modifiche dei confini regionali dall'Unità d'Italia]]). Le facoltà di cui sopra sono sancite dall'art. 132 della Costituzione. L'art. 133 comma 1, invece, sancisce che con leggi, lo Stato italiano possa modificare l'appartenenza dei comuni da una Provincia a un'altra (modificandone in tal modo i confini), oppure istituire nuove Province.
L'art. 133 comma 2 della Costituzione, inoltre, sancisce che le Regioni possono modificare i confini dei comuni esistenti e le loro denominazioni. Secondo lo stesso comma 2 dell'art. 133, la Regione può anche creare nuovi comuni e ridefinirne i confini.
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