Archivistica informatica: differenze tra le versioni
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Per '''archivistica informatica''' si intende quella scienza legata alla gestione di un archivio che combina i principi della scienza archivistica con i nuovi strumenti digitali che hanno comportato, tra gli anni '80 e gli anni '90, alla [[rivoluzione digitale]]. L'archivistica informatica, come l'archivistica, ha per oggetto il documento che, in questo caso, è definito come «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»<ref>{{Cita|CAD|Art. 1, comma 1, lettera ''p''}}.</ref>.
== Storia ==
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=== «Archivi&Computer» e le reazioni degli archivisti italiani negli anni '90 ===
La questione della relazione tra informatica e archivi giunse sul panorama italiano grazie alla pubblicazione della rivista «Archivi & computer» a partire dal 1991, anche se gli archivisti italiani avevano cominciato a discutere della relazione tra questi due mondi nel Convegno «Informatica e Archivi», tenutosi a Torino nel 1985<ref name=":0">{{Cita|Mombelli Castracane|p. 297}}.</ref>. Inizialmente, tale connubio informatica-archivi suscitò dei dubbi nel mondo archivistico. Per esempio, Mirella Mombelli Castracane si dimostrava dubbiosa sull'applicazione dell'informatica nella gestione dei fondi in quanto c'era il rischio di «porre in discussione uno dei cardini della dottrina archivistica, vale a dire proprio il concetto di archivio» in quanto può «modifica[re]...la struttura archivistica d'origine»<ref name=":0" />, rompendo così il [[Vincolo archivistico|vincolo]] e le basi del [[Francesco Bonaini#Il metodo storico|metodo storico]]. Il problema, dunque, consisterebbe nella fase dell'[[archivio corrente]], e non tanto per quanto riguarda invece [[Archivio storico|quello storico]]<ref>{{Cita|Mombelli Castracane|p. 298}}.</ref>.
In realtà, tale problematica non sussiste, in quanto nella fase corrente (specialmente nella fase di protocollazione e di classificazione) l'archivio digitale mantiene sempre un vincolo tra i documenti prodotti o ricevuti. Inoltre, si cominciò a porsi delle domande relative alla funzione che gli strumenti informatici potevano avere non soltanto per le amministrazioni pubbliche, ma anche per la conservazione a lungo periodo di molti documenti antichi e preziosi tramite l'attività della digitalizzazione.
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===== Dalla legge 241/1990 al CAD (D. lgs. 82/2005) =====
{{Vedi anche|Codice dell'amministrazione digitale}}
La legislazione italiana sulla procedura informatica degli enti pubblici e statali, che dipende direttamente dalla [[Presidenza del Consiglio dei ministri|Presidenza del Consiglio dei Ministri]], recepì la necessità dell'utilizzo dell'informatica nei flussi documentari durante l'attività degli enti produttori statali già con la [[Legge]] 241/1990, intitolata ''Norme per il procedimento amministrativo"'', tra cui vi sono disposizioni relative alla [[firma digitale]], come l'art. 15, comma 2-''bis''<ref>{{Cita|Legge 241/1990}}.</ref>, aggiunto in seguito all'emanazione del [[Codice dell'amministrazione digitale]] (il CAD) tramite il [[Decreto legislativo|D. lgs.]] 82/2005.
Il CAD, nato dall'esigenza di dare una base legislativa alla procedura di produzione e conservazione della documentazione informatica da parte delle pubbliche amministrazion nell'ottica dell'''[[Amministrazione digitale|e governement]]''<ref name=":2">{{Cita|Carucci-Guercio|p. 255}}: «'''''E government''''': processo di informatizzazione e di razionalizzazione dei servizi pubblici finalizzato ad assicurare il miglioramento dell'azione della pubblica amministrazione».</ref> e di avvicinare così i fruitori ai servizi emanati dallo [[Stato]]<ref>{{Cita|Carucci-Guercio|p. 253}}.</ref>, è il frutto di un percorso normativo che si è confrontato con l’introduzione delle nuove tecnologie per la produzione documentale ed è inevitabilmente legato alla normativa che ha sulla produzione, sull’ordinamento e sulla conservazione dei documenti<ref group="N">Proprio perché legato alla normativa, facendo riferimento a quanto descritto nel paragrafo "Premesse", il CAD è stato più volte aggiornato nel corso degli anni tramite vari [[Decreto ministeriale|DPCM]] nel 2013 e tramite il D. lgs. 217/2007).</ref>. Il percorso per la legiferazione del CAD consiste nel seguente ''iter'' legislativo:
*'''L. 241/1990''' già ricordata in precedenza.
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===== Il processo di "dematerializzazione" =====
Come si è potuto notare dai vari interventi legislativi, nel corso degli anni '90 la normativa italiana in materia archivistica ha cominciato ad adottare un procedimento per raggiungere la "dematerializzazione" degli archivi, ovvero sostituire gli archivi analogici, tradizionali, con quelli informatici, anche per sopperire alla pressante mancanza di spazi e di depositi per la sedimentazione delle unità documentarie<ref>{{Cita|Bertini|p. 109}}; {{Cita|Valacchi|p. 31; p. 41}}</ref>. Tale processo, avviato precisamente nel 1997 e "terminato" con l'emanazione del CAD col D. lgs. 82/2005, ha previsto, tra le altre cose, anche la sostituzione del protocollo cartaceo con quello informatico (D. lgs. 428/1998) da parte delle pubbliche amministrazioni<ref>{{Cita|Bertini|p. 109}}.</ref>.
=== I DPCM ===
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=== La pubblica amministrazione e i siti web ===
[[File:Italia Open Gov.png|miniatura|Logo di Italia Open Gov, esempio di sito della pubblica amministrazione statale in Italia.]]
Per quanto riguarda l'area italiana, ogni servizio pubblico che svolge un ruolo di servizio e di comunicazione con il cittadino si chiama pubblica amministrazione, abbreviata solitamente con l'acronimo p.a. La pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'''articolo 53'' del CAD<ref name=":3">{{Cita|CAD, articoli}}.</ref>, è obbligata a tenere un sito web, ossia un insieme di pagine web che, oltre ad essere un servizio di comunicazione con il fruitore<ref>{{Cita|Belisario-Cogo-Scano|p. 34}}; {{Cita|Sito}}</ref>, impone a chi lo gestisce anche delle sfide conservative che vanno a delineare anche la loro conservazione.
La legge non impone che siano gli interni a curarli; ma impone che la p.a. abbia un sito con determinate caratteristiche, ossia<ref name=":3" />:
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* Dev'essere dotato di segnatura di [[Registro di protocollo|protocollo]] di cui all’articolo 55 del DPR 445/2000.
* Deve dichiarare la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD.
* Dev'essere trasmesso attraverso sistemi di posta elettronica certificata ([[Posta elettronica certificata|PEC]]) di cui al DPR 11 febbraio 2005, n. 68<ref>{{Cita|Guercio-Pigliapoco-Valacchi|p. 18}}.</ref>.
{{Approfondimento|titolo=I formati nella pubblica amministrazione|dim-testo=|contenuto=Per [[Formato di file|formato]] si intende «''modalità di rappresentazione della sequenza di bit che costituiscono il documento informatico; comunemente è identificato attraverso l’estensione del [[file]]''»<ref>{{Cita|DPCM 13/11/2014|Glossario}}. Per quanto riguarda la definizione di file, si può definire un documento ordinato secondo una sequenza di [[bit]].</ref>.
Per quanto riguarda il formato utilizzato per la creazione di un documento elettronico nella pubblica amministrazione, esso deve avere una serie di caratteristiche che sono riscontrabili nel formato [[PDF/A]], ossia<ref>{{Cita|DPCM 13/11/2014|Formati, capitolo 3}}.</ref>: 1) dev'essere '''libero'''; 2) dev'essere '''aperto''', ossia che può essere utilizzato da chiunque abbia interesse nell'usarlo; 3) essere '''standard'''; 4) essere trasparente; 5) essere '''portabile''', ovvero facilmente trasportabile su piattaforme differenti; 6) deve essere '''diffuso''', ossia il più impiegato dal numero maggiore possibile di persone; 7) deve essere '''robusto''' per la conservazione del file; 8) dev'essere '''riproducibile'''.|allineamento=|larghezza=470px}}
==== La sua realizzazione ====
Il documento informatico, secondo quanto è stabilito dal '''DPCM 13/11/2014''', è prodotto mediante una delle seguenti principali modalità<ref>{{Cita|DPCM 13/11/2014|art. 3}}.</ref>:
* «Tramite l’utilizzo di appositi strumenti [[software]]».
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|larghezza = 470px
|titolo = I [[metadati]]
|contenuto = Il metadato, per definizione, è «un sistema strutturato di dati sui dati»<ref name="metadati">{{Cita|I metadati}}.</ref>, il cui scopo è quello di «''descrivere il contenuto, la struttura e l’ambito in cui s’inquadra un documento informatico, per la sua gestione e archiviazione nel tempo''»<ref name="metadati"/> e possono essere di tre tipi: '''amministrativi''', '''descrittivi''', e '''strutturali'''. Secondo quanto stabilito dal DPCM 13/11/2013, vi devono essere dei dati che non possono mancare, ossia:
1. Identificativo univoco e persistente
2. Data (data di creazione, data di archiviazione, data di versamento)
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7. Destinatario
}}
Il DPCM del '''3 dicembre 2013''' sulla conservazione ha previsto anche la creazione del manuale di gestione (art. 5), ossia quello strumento
==== La struttura tipo ====
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# Infine, l''''impronta''' del documento informatico, anche questa immodificabile.
Da questi punti, si comprende come il protocollo informatico (e quello generale) è fondamentale per la gestione del flusso documentario prodotto o ricevuto e, secondo la legge, è un atto pubblico che fa fede. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il registro del protocollo informatico non dovesse più funzionare, è necessario avere un “protocollo d’emergenza”, ovvero il protocollo cartaceo<ref>D. lgsl. 428/1998, art. 14 in {{Cita|Ghezzi|pp. 589-590}}</ref>. Dall'11 ottobre 2015, il registro di protocollo giornaliero delle Pubbliche Amministrazioni dev'essere conservato<ref>{{Cita|Flussi documentali e protocollo informatico}}.</ref>.
=== La conservazione digitale ===
==== Premesse ====
La conservazione digitale a lungo termine, ossia «l'attività volta a proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici»<ref>{{Cita|Conservazione}}.</ref>, è una sfida che impone una cura costante da parte del ''curator'', chiamato innanzitutto a scegliere i formati e i supporti di memorizzazione adatti e continuare nel tempo a condurre operazioni di ''riversamento diretto ''e ''sostitutivo''.
Assicurare la longevità dei documenti con formati a lungo termine è un obiettivo fondamentale, perché ci sono stati casi di perdita definitiva di dati, quali la riproposizione del [[Domesday Book]] di [[Guglielmo I d'Inghilterra|Guglielmo il Conquistatore]] della BBC; il CACTA (''Combat Air Activities Files'')<ref group="N">File attualmente conservati dai ''national archives''. Registravano lo slancio delle bombe degli [[Stati Uniti d'America|USA]] contro l’[[Iraq]]. Il progetto è avvenuto attraverso un software proprietario. Il problema è stato che la migrazione da un supporto ad un altro non è avvenuta del tutto, non si sono registrate quindi tutte le posizioni esatte delle mine lasciate dall’[[United States Army|esercito USA]] con la morte di numerose persone.</ref>''; ''e la ''Clinton’s administration web page 2001''. In questi casi si è cercato di recuperare i dati attraverso l’''emulazione'' con macchine che possono visualizzare formati e recuperare così dati ormai obsoleti, affrontando in tal caso delle spese enormi.
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*'''''Emulazione''''', ossia l'uso di macchine che possono visualizzare dati obsoleti tramite l'uso di determinati software.
Attualmente, però, si prevede come strategia migliore per la conservazione dei documenti digitali il sistema del '''''riversamento''''', ossia «quel processo informatico che partendo dai pacchetti di distribuzione prodotti da un sistema di conservazione, consente di immetterli in un nuovo sistema di conservazione tramite l’ausilio di pacchetti di versamento»<ref name=":1">{{Cita|I riversamenti diretti e sostitutivi}}.</ref>.
* Riversamento diretto ('''''refreshing''''') che consiste nel «[versare] nel sistema di conservazione oggetti già conservati in altri sistemi senza modificare la loro sequenza di valori binari»<ref name=":1" />.
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# 1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche il ''catalogo dei dati e dei metadati'', nonché delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo di tali dati e metadati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.
# 1-ter: Con le regole tecniche di cui all’articolo 71 sono definite le modalità per la realizzazione e la modifica dei siti delle amministrazioni.
I siti web delle pubbliche amministrazioni possono essere di carattere a) ''istituzionale'', ossia presentano “una istituzione pubblica (Ministero, Ente pubblico non economico, Regione, Ente locale, ecc.), descrivendone l’organizzazione, i compiti, i servi relativi ad atti e procedimenti amministrativi di competenza”; o b) ''tematici'': realizzati con una specifica finalità (Erogazione di servizi, presentazione di un progetto)
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