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Prima della creazione della figura dei ricercatori, la carriera accademica prevedeva le figure dell'<nowiki/>''assistente volontario'', nominato dal Rettore, dell'<nowiki/>''assistente straordinario'', nominato dal Consiglio di Amministrazione, e dell'<nowiki/>''assistente incaricato'' nominato dal Ministro e poi, dal 1967, dal Rettore; infine dell'''assistente ordinario'', nominato dal Ministro in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami, vera e propria figura di ruolo benché subordinata al docente della cattedra presso cui era incardinato. Tali profili furono aboliti e messi ad esaurimento nel 1980, quando fu istituito il ruolo di [[ricercatore universitario|''ricercatore'' universitario]] a tempo indeterminato, che divenne così la terza fascia dei ruoli universitari. Contestualmente si deliberò che tutti gli ''assistenti di ruolo'' e i ''professori incaricati'' da almeno un triennio, e i "tecnici laureati" con almeno tre anni di didattica svolta, venissero inquadrati nel ruolo degli Associati sulla base di un giudizio di idoneità pronunciato da una Commissione nazionale.
 
Prima dell'emanazione della legge[[rirorma Gelmini]] del 2010, si diventava ricercatore a seguito di una valutazione comparativa bandita dalle singole Facoltà universitarie: una Facoltà poteva richiedere al proprio Ateneo di bandire un posto solo dopo aver avuto la garanzia della copertura stipendiale da parte del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione. Ora tale procedura non è più contemplata. Il ruolo dei ricercatori a tempo indeterminato è stato trasformato ''ad esaurimento'', mentre è stata istituita la figura del ricercatore a tempo determinato (RTD) con un contratto di lavoro di tre anni (per approfondimenti vedi [[ricercatore universitario]])<ref>Art.24 comma 1 {{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=2010|mese=12|giorno=30|numero=240}}</ref>. In base alle legge n. 240 del 30 dicembre 2010 vengono distinti due tipi di ricercatori universitari:
 
# contratto triennale rinnovabile per un periodo di due anni (ricercatore "''junior''" o RTDa);
# contratto triennale non rinnovabile (ricercatore "''senior''" o RTDb), al termine del quale, se in possesso dell'abilitazione nazionale, la struttura potrà inquadrare il ricercatore nel ruolo di associato, previo valutazione positiva di una Commissione appositamente nominata dal Dipartimento, e valutata la disponibilità finanziaria dell'Ateneo.
 
Per poter ottenere un contratto del tipo 2 è necessario aver usufruito per almeno tre anni, anche cumulativamente e non consecutivamente, di: contratti del tipo 1, contratti ex art. 1 comma 14 della legge 230/2005, assegni di ricerca ex art. 51 comma 6 della legge 449/1997, assegni di ricerca ex art. 22 della legge 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.<ref>{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=2010|mese=12|giorno=30|numero=240}}</ref>