Docente in Italia: differenze tra le versioni
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→Nell'università: Spostamento da Professore |
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Prima della creazione della figura dei ricercatori, la carriera accademica prevedeva le figure dell'<nowiki/>''assistente volontario'', nominato dal Rettore, dell'<nowiki/>''assistente straordinario'', nominato dal Consiglio di Amministrazione, e dell'<nowiki/>''assistente incaricato'' nominato dal Ministro e poi, dal 1967, dal Rettore; infine dell'''assistente ordinario'', nominato dal Ministro in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami, vera e propria figura di ruolo benché subordinata al docente della cattedra presso cui era incardinato. Tali profili furono aboliti e messi ad esaurimento nel 1980, quando fu istituito il ruolo di [[ricercatore universitario|''ricercatore'' universitario]] a tempo indeterminato, che divenne così la terza fascia dei ruoli universitari. Contestualmente si deliberò che tutti gli ''assistenti di ruolo'' e i ''professori incaricati'' da almeno un triennio, e i "tecnici laureati" con almeno tre anni di didattica svolta, venissero inquadrati nel ruolo degli Associati sulla base di un giudizio di idoneità pronunciato da una Commissione nazionale.
Prima dell'emanazione della
# contratto triennale rinnovabile per un periodo di due anni (ricercatore "''junior''" o RTDa);
# contratto triennale non rinnovabile (ricercatore "''senior''" o RTDb), al termine del quale, se in possesso dell'abilitazione nazionale, la struttura potrà inquadrare il ricercatore nel ruolo di associato, previo valutazione positiva di una Commissione appositamente nominata dal Dipartimento, e valutata la disponibilità finanziaria dell'Ateneo.
Per poter ottenere un contratto del tipo 2 è necessario aver usufruito per almeno tre anni, anche cumulativamente e non consecutivamente, di: contratti del tipo 1, contratti ex art. 1 comma 14 della legge 230/2005, assegni di ricerca ex art. 51 comma 6 della legge 449/1997, assegni di ricerca ex art. 22 della legge 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.<ref>{{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=2010|mese=12|giorno=30|numero=240}}</ref>
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