Docente in Italia: differenze tra le versioni

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===== Professore ordinario e associato =====
Dopo la legge 240/30 dicembre 2010, n. 240 (parte della [[Riforma Gelmini]])<ref>Art. 16 comma 1 {{Cita legge italiana|tipo=legge|anno=2010|mese=12|giorno=30|numero=240}}</ref> la modalità di accesso ai ruoli universitari prevede, come precondizione, il conseguimento di un'idoneità nazionale, chiamata Abilitazione scientifica nazionale. Tale abilitazione è ottenuta attraverso una procedura nazionale di valutazione per titoli bandita annualmente, i cui criteri sono stati stabiliti da undal [[Decreto del presidente della Repubblica|D.P.R.]] del14 settembre 2011, n. 222<ref>{{Cita legge italiana|tipo=DPR|anno=2011|mese=09|giorno=14|numero=222}}</ref> per le prime due tornate (2012 e 2013), e successivamente rivisti<ref>{{Cita legge italiana|tipo=DM|anno=2016|mese=6|giorno=7|numero=120}}</ref>. In linea di massima i candidati devono preventivamente superare tre valori-soglia calcolati nell'ambito del proprio settore scientifico-disciplinare (numero di monografie, di articoli, di articoli in riviste di fascia A in un determinato lasso temporale), quindi essere soggetti a valutazione da parte di una commissione di cinque docenti ordinari per ogni settore concorsuale.
 
I cinque commissari sono nominati per sorteggio da una lista compilata tra coloro che hanno fatto domanda per farne parte e che posseggono o superano i valori-soglia per professore ordinario. Per la stessa università non può far parte della commissione più di un professore ordinario. La commissione avvia i propri lavori prima che venga pubblicato sulla gazzetta ufficiale il bando di apertura delle candidature. Successivamente vengono analizzati titoli e pubblicazioni dei candidati, quindi la commissione esprime un giudizio che motivi l'attribuzione o meno dell'abilitazione, la quale ha una durata di sei anni. Per la fascia degli associati viene richiesto un numero inferiore di pubblicazioni e di titoli rispetto alla fascia degli ordinari. Per ogni settore concorsuale sono stabiliti criteri e parametri bibliografici divisi per le rispettive fasce. Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette annualmente con decreto ministeriale, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari. Il conseguimento dell'abilitazione consente la partecipazione alle procedure concorsuali di abilitazione indette nei sei anni successivi per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore.
 
Con la legge Gelmini viene abolito il periodo di straordinariato e di conferma di tre anni per i professori associati e ordinari, mentre la progressione stipendiale viene rivista ogni tre anni. I singoli atenei bandiscono una procedura di chiamata per professore associato o per professore ordinario, secondo le seguenti modalità:
Le procedure per il conseguimento dell'abilitazione sono indette annualmente con decreto ministeriale, per ciascun settore concorsuale e distintamente per la prima e la seconda fascia dei professori universitari. Il conseguimento dell'abilitazione consente la partecipazione alle procedure concorsuali di abilitazione indette nei sei anni successivi per il medesimo settore concorsuale della medesima fascia ovvero della fascia superiore.
 
Con la legge Gelmini viene abolito il periodo di straordinariato e di conferma di tre anni per i professori associati e ordinari, mentre la progressione stipendiale viene rivista ogni tre anni.
 
I singoli atenei bandiscono una procedura di chiamata per professore associato o per professore ordinario, secondo le seguenti modalità:
# Concorso "aperto" (chiamata ex art. 18 comma 1 della legge 240/2010). A tale bando possono concorrere i candidati in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (o dell'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210), oppure i professori rispettivamente associati o ordinari già in servizio presso altra sede.
# Concorso "per esterni" (chiamata ex art. 18 comma 4 della legge 240/2010). A tale bando possono concorrere i candidati in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (o dell'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210) che non ricoprano ruoli nell'Ateneo che bandisce il posto, o non abbiano goduto presso questo Ateneo di assegni di ricerca, contratti, o in generale che vi abbiano prestato servizio nei precedente triennio. A questo tipo di chiamata tutti gli Atenei devono riservare almeno un quinto dei posti disponibili per il reclutamento nella programmazione triennale.