Processo amministrativo: differenze tra le versioni

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Tornando al discorso sulla prova nel processo amministrativo, oltre ad una normativa dedicata, vi è la possibilità di utilizzare i mezzi previsti nel processo civile<ref>{{Cita web|autore = Giuseppe Coppola|url = http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/avvocatoAffari/mercatiImpresa/2014-04-15/riflessione-mezzi-prova-processo-114032.php|titolo = Riflessione sui mezzi di prova nel Processo Amministrativo|accesso = 17/04/2015|editore = Il Sole 24 Ore|data = }}</ref> (tale orientamento è confermato dalla [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]] con sentenza numero 146/1987).
 
I mezzi di prova sono essenzialmente<ref>Generalità sui mezzi di prova: http://www.treccani.it/enciclopedia/prova-diritto-amministrativo/</ref>:
 
* '''Atti e documenti''': costituiscono la tipologia principale, visto che l'attività dell'amministrazione è riportata in documenti;
* '''Verificazioni''': sono ammesse nella giurisdizione generale di legittimità. Sono il mezzo con il quale il giudice verifica se una situazione di fatto corrisponde a quanto rappresentato nel
provvedimento impugnato: a tal fine si seguono le norme presenti nel [[Codice di Procedura Civile]];
* '''Chiarimenti''': sono delle relazioni con le quali l'amministrazione indica i presupposti di fatto che hanno portato all'emanazione del provvedimento;
* '''Consulenza tecnica''': ai sensi dell'articolo 44 del {{Cita legge italiana|tipo = RD|anno = 1924|numero = 1054|mese = 06|giorno = 26|titolo = Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato}} il giudice amministrativo può sempre richiedere la consulenza tecnica d'ufficio che consiste nell'utilizzo di un esperto che coadiuva il compito del giudice.