Opera postuma: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Aggiunta di collegamenti e fonti |
Correzioni sintattiche, grammaticali e di errori di battitura. Aggiunta e riformulazione di contenuto. Piccole modifiche sulla disposizione dei paragrafi per migliore il filo conduttore del discorso stesso. |
||
Riga 1:
{{L|diritto|agosto 2014}}Un''''opera postuma''' è un'opera pubblicata o comunicata al pubblico per la prima volta dopo la morte dell'autore.
Caso particolare è l'opera pubblicata dopo l'estinzione dei diritti patrimoniali dell'autore, passati quindi i settanta anni previsti dalla legge italiana ([http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#25 Art. 25 Legge n.633/41]), dalla morte di
La legislazione sul [[diritto d'autore]] si basa
La legge tutela il diritto esclusivo di utilizzazione economica di tali opere. Nel caso in cui i diritti d'autore sull'opera siano ancora validi, saranno eredi o legatari a detenere il diritto di pubblicare opere inedite dell'autore, sempre nel rispetto delle clausole che quest'ultimo ha espresso, secondo quanto detto '''''nell'Art. 24 comma 1 e 2 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633'''''.▼
▲Nel caso in cui i diritti d'autore sull'opera siano ancora validi, saranno eredi o legatari a detenere il diritto di pubblicare opere inedite dell'autore, sempre nel rispetto delle clausole che quest'ultimo ha espresso, secondo quanto detto '''''nell'Art. 24 comma 1 e 2 della Legge del 22 aprile 1941 n. 633'''''.
;[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#24 Art 24]
Riga 12 ⟶ 11:
''[2]. Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione, le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.”''<ref name=":0">{{Cita libro|titolo=Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, LEGGE 22 aprile 1941, n. 633}}</ref>
Qualora vi siano dissensi fra le persone indicate nel primo comma la decisione spetterà all'attività giudiziaria, in accordo con il pubblico ministero.
Nel caso in cui i diritti patrimoniali dell'autore vengano meno e che l'opera inedita in questione sia quindi ritenuta di dominio pubblico, tali diritti di utilizzazione economica e pubblicazione vengono garantiti ad una qualsiasi impresa culturale interessata alla pubblicazione o alla comunicazione al pubblico di tale opera, nel rispetto delle clausole scritte '''''nell'Art.85-ter della Legge del 22 aprile 1941 n. 633'''''.
Riga 18 ⟶ 19:
''“[1]. Senza pregiudizio dei [[Diritto d'autore italiano#Diritto morale|diritti morali]] dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella Sezione I del Capo III, del Titolo I della presente legge, in quanto applicabili.''
''[2]. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico”''.'<ref name=":0" />
L''''''Art.85-ter''''' è stato introdotto dal ''[https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-06-13&atto.codiceRedazionale=097G0198&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26testoNot%3D%26formType%3Dricerca_avanzata_aggiornamenti%26numeroArticolo%3D%26tipoRicercaTes D. Lgs 154/1997]'', di diretta attuazione della ''[http://www.jus.unitn.it/users/caso/dpc04-05/topics/Duration/Materiali/DIR_93-98-CE.html Direttiva Comunitaria 93/98/CE]'' sull'armonizzazione della durata di protezione dei diritti d'autore e connessi. In suddetto articolo inoltre la durata di validità dei diritti esclusivi di utilizzo economico dell'opera è stata estesa dai 20 anni previsti dalla legislatura italiana ai 25 previsti dalla Comunità Europea.▼
Clausole fondamentali per procedere alla pubblicazione di un'opera postuma sono il rispetto dei diritti morali dell'autore ed il consenso di eredi o legatari alla
▲L''''''Art.85-ter''''' è stato introdotto dal ''[https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-06-13&atto.codiceRedazionale=097G0198&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26testoNot%3D%26formType%3Dricerca_avanzata_aggiornamenti%26numeroArticolo%3D%26tipoRicercaTes D. Lgs 154/1997]'', di diretta attuazione della ''[http://www.jus.unitn.it/users/caso/dpc04-05/topics/Duration/Materiali/DIR_93-98-CE.html Direttiva Comunitaria 93/98/CE]'' sull'armonizzazione della durata di protezione dei diritti d'autore e connessi.
<br />
▲Clausole fondamentali sono il rispetto dei diritti morali dell'autore ed il consenso di eredi o legatari alla pubblicazione dell'opera inedita. Questi ultimi, pur non avendo alcun diritto economico sull'opera, secondo l’'''''[http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#23 Art.23] della Legge n.633''''', hanno senza limiti di tempo la possibilità di far valere i diritti morali dell'autore.
== Collegamenti esterni ==
Riga 34 ⟶ 36:
[[Categoria:Diritto d'autore]]
<references />
|