Abbandono di persone minori o incapaci: differenze tra le versioni

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Altre difficoltà di interpretazione pone il limite di quattordici anni all'incapacità di provvedere per se stessi.
 
Se si intende per capacità di provvedere a se stessi la possibilità di mantenersi con il [[lavoro]], mentre dal 1948 al 2003 la Costituzione della Repubblica imponeva un obbligo di frequenza scolastica di almeno otto anni, con la [[riforma Moratti]] del 2003 venne imposto l'[[obbligo formativo]] per dieci anni. Tale obbligo prevedeva che gli studenti, dopo il conseguimento del diploma di [[scuola secondaria di primo grado|scuola secondaria inferiore]], si iscrivessero o alle [[scuola secondaria superiore|scuole secondarie superiori]] o a un [[corso di formazione]] o che mettessero in atto forme di alternanza tra formazione e lavoro ([[apprendistato]]). Con l'art. 1 comma 622 della 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), l'obbligo scolastico è stato innalzato a 10 anni e, in ogni caso, fino al sedicesimo anno di età. Di conseguenza l'età per l'accesso al lavoro è stata elevata a 16 anni. Sotto questa età, il minore non è in grado di provvedere a se stesso.
 
Se invece si intende un grado di autonomia tale da consentire al minore di difendersi da pericoli più o meno gravi, quali potrebbero essere la [[fame]], l'[[ipotermia]] o i pericoli domestici, in caso di contestazione, il giudice è chiamato ad un compito difficile di valutazione dell'ambiente e della maturità del minore.