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{{S|diritto penale}}
Una '''parte''', nel [[diritto processuale]], è ciascuno dei [[soggetto giuridico|soggetti giuridici]] legati da un [[rapporto giuridico]] o che hanno concluso un [[contratto]]. I soggetti diversi dalle parti sono detti ''[[terzo (diritto)|terzi]]''.
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Nel [[diritto processuale]] le parti sono i
so (diritto)|processo]] diversi dal [[giudice]]. B5
==Diritto processuale penale==
Nel [[
Gbyo]], la [[parte civile]], il [[responsabile civile]], la [[Obbligazione civile per multa o ammenda|persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria]]. ==Diritto processuale civile==
Parte è un termine che indica la posizione, attiva o passiva, che si assume nel [[rapporto giuridico]]. Ciascuna parte può essere composta da uno o
F nv .d
Oltre al [[ricorrente]], all'[[attore (diritto)|attore]], al [[convenuto]] e all'[[imputato]] e alla [[parte civile]] (nel caso di procedimento [[penale]]) sono parti necessarie anche i controinteressati. Il
Ai sensi della legge italiana, nei processi civili innanzi il giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente avanti il [[giudice di pace]] allorché il valore della causa non ecceda 1.100,00 euro, in caso contrario è necessaria l'assistenza di un [[avvocato]] difensore, salvo che il [[magistrato]], in considerazione della natura e dell'entità della causa, non autorizzi con [[Decreto (diritto processuale italiano)|decreto]] la parte a stare in giudizio personalmente.<ref>Art. 82 del [[codice di procedura civile italiano]].</ref>▼
▲Ai sensi della legge italiana, nei processi
C rcCubF d
==Note==
<references/>
==Vo r ci correlatecx dn==
* [[Diritto processuale]]
* [[Processo (
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{{portale.|diritto}}
[[categoria:diritto processuale civile]]
[[categoria :diritto processuale penale]]
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