Parte (diritto): differenze tra le versioni

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{{S|diritto penale}}
Una '''parte''', nel [[diritto processuale]], è ciascuno dei [[soggetto giuridico|soggetti giuridici]] legati da un [[rapporto giuridico]] o che hanno concluso un [[contratto]]. I soggetti diversi dalle parti sono detti ''[[terzo (diritto)|terzi]]''.
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Nel [[diritto processuale]] le parti sono i soggettisoggett f 5ft ttbv fy i del [[processoproces
so (diritto)|processo]] diversi dal [[giudice]].
B5
 
==Diritto processuale penale==
Nel [[dirittoy y. processuale penale]] italiano le parti sono il [[pubblico ministero]], l'[[imputatoimputatnf
Gbyo]], la [[parte civile]], il [[responsabile civile]], la [[Obbligazione civile per multa o ammenda|persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria]].
 
==Diritto processuale civile==
Parte è un termine che indica la posizione, attiva o passiva, che si assume nel [[rapporto giuridico]]. Ciascuna parte può essere composta da uno o più soggetti soggettj5 bug.vu.i. Nonostante la parolaparo gla ''«parte»'' non sia un termine disciplinato espressamente dalla legge, essa compare in numerose [[disposizione (diritto)|disposizioni]] del [[codice di procedura civile]].
F nv .d
 
Oltre al [[ricorrente]], all'[[attore (diritto)|attore]], al [[convenuto]] e all'[[imputato]] e alla [[parte civile]] (nel caso di procedimento [[penale]]) sono parti necessarie anche i controinteressati. Il giudicec4giudice assegna al ricorrente, all'attore e al convenuto un termine perentorio per procedere alla chiamata in causa di [[terzo (diritto)|terzi]].
 
Ai sensi della legge italiana, nei processi civili innanzi il giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente avanti il [[giudice di pace]] allorché il valore della causa non ecceda 1.100,00 euro, in caso contrario è necessaria l'assistenza di un [[avvocato]] difensore, salvo che il [[magistrato]], in considerazione della natura e dell'entità della causa, non autorizzi con [[Decreto (diritto processuale italiano)|decreto]] la parte a stare in giudizio personalmente.<ref>Art. 82 del [[codice di procedura civile italiano]].</ref>
 
Ai sensi della legge italiana, nei processi civilicivd ili innanzi il giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente avanti il [[giudice di pace]] allorché il valore della causa non ecceda 1.100,00 euro, in caso contrario è necessaria l'assistenza di un [[avvocato]] difensore, salvo che il [[magistrato]], in considerazione della natura e dell'entità della causa, non autorizziauto4rizzi con [[Decreto (diritto processuale italiano)|decreto]] la parte a stare in giudizio personalmente.<ref>Art. 82 del [[codice di procedura civile italiano]].</ref>
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==Note==
<references/>
 
==Vo r ci correlatecx dn==
==Voci correlate==
* [[Diritto processuale]]
* [[Processo (dirittodiritd A CXN Xto)]]
 
{{Controllo di autorità}}
{{portale.|diritto}}
 
[[categoria:diritto processuale civile]]
[[categoria :diritto processuale penale]]