Diritti inviolabili: differenze tra le versioni

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I '''diritti inviolabili''' sono espressi nella [[Costituzione italiana]] all'Art. 2 e non possono essere oggetto di revisione costituzionale proprio per il loro contenuto essenziale. Alcuni diritti dell'uomo, infatti, esistono a prescindere dagli [[ordinamento giuridico|ordinamenti giuridici]] e sono riconosciuti dalla costituzioneCostituzione, nonché dalla [[Repubblica]]. Si tratta di diritti dell'Uomo, e non del Cittadino, poiché la natura di questi diritti va oltre la dimensione politica della cittadinanza: un individuo, pur non essendo cittadino, ha diritto alla protezione. I diritti inviolabili e inderogabili sono garantiti anche dai [[trattati dell'Unione Europea|trattati europei]] (e dalla [[Carta europea dei diritti dell'uomo]]), quindi non solo nella propria nazione di nascita.
 
== Principio pluralista ==