Azione penale: differenze tra le versioni

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L'infondatezza pertanto non si manifesta solo quando appare evidente la mancanza di responsabilità dell'indagato, ma anche quando questa è evidente o addirittura palese ma gli elementi probatori a carico di questo sono insufficienti per sostenere l'accusa.
 
La richiesta di archiviazione è stata sottoposta a questione di legittimità costituzionale per un ipotizzato contrasto tra l'art.125 disp. att. e la direttiva 50 dell'art. 2 della legge delega 81/1997 e una conseguente violazione dell'art 76 Cost., che impone al legislatore delegato di attenersi alle indicazioni fornite dal Parlamento. La [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte Costituzionale]] ha negato questa prospettiva, evidenziatoevidenziando come la richiesta sia controllata dal GIP e che comunque la parola ''manifesta'' non introdotta, come da richiesta, dal legislatore delegato è comunque desumibile dato il carattere lungo e particolareggiato delle [[indagini preliminari]].
 
== Voci correlate ==