Operazione La Svolta: differenze tra le versioni
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L'aspetto più controverso del processo riguarda l'affaire Marvon, una cooperativa sociale “di tipo B”, in mano al clan intemelio (come l'acronimo inequivocabilmente dimostra: Marcianò Allavena Roldi Vincenzo Omar Nunzio), cui vengono affidati in via diretta numerosi appalti pubblici. Gli inquirenti contestano in particolare tre opere assegnate dal Comune di Ventimiglia, relative al Mercato Coperto e al rifacimento dei marciapiedi di Lungo Roja e Corso Genova. Tali appalti vengono qualificati come “servizi”, mentre in realtà si tratta palesemente di “lavori”. L'assegnazione diretta, senza gara, sarebbe dunque possibile, ex art. 125 d. lgs. 163/2006, solo per la prima opera (di valore inferiore alla soglia consentita dei 40.000 euro), ma vietata per le altre due (ben più onerose). Anche il primo appalto, peraltro, era irregolare, poiché presentava la violazione: dell'art. 28, c. 2, d.p.r. 34/2000, che impone alle ditte assegnatarie il possesso di determinati certificati in tema di ambiente/beni culturali, documenti di cui la Marvon era sprovvista<ref name= "mafieinliguria"/>.
Nonostante le violazioni amministrative, il Collegio decide motivatamente però di assolvere gli imputati Scullino (ex sindaco) e Prestileo (dirigente generale del Comune), dalla duplice accusa di abuso d'ufficio aggravato e concorso esterno in associazione mafiosa.
La Corte territoriale argomenta ulteriormente sul punto dell'affermata sussistenza in capo ai pubblici ufficiali di una finalità di interesse pubblico, collegata sia all'importanza per Ventimiglia della "Battaglia dei fiori", che, più in generale, alla volontà del Sindaco Scullino e della sua amministrazione di realizzare nei modi più celeri le opere pubbliche ritenute primarie per il decoro della città, utilizzando, ove consentito, iter amministrativi più snelli per l'affidamento degli appalti. Anche su tale punto la motivazione della sentenza è priva di profili di illogicità e il ricorso del pubblico ministero, per converso, appare connotato da inammissibili considerazioni di merito”. La Suprema Corte continua sostenendo: “Le considerazioni che precedono refluiscono necessariamente anche sul giudizio relativo alla completezza e alla logicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine al reato di concorso esterno in associazione mafiosa contestato ai due imputati al capo c), per il quale è stata dai giudici di merito concordemente esclusa la consapevolezza degli imputati circa il carattere mafioso della Cooperativa Marvon. Una volta ricostruite le vicende di cui ai capi n) e o) riconoscendo la sussistenza di una finalità di interesse pubblico nelle condotte dei pubblici ufficiali e l'ignoranza di questi ultimi circa i legami criminali sottesi all'operatività della Marvon, la decisione liberatoria per l'ulteriore delitto loro contestato deve ritenersi correttamente giustificata”.
==== Locale di Bordighera ====
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