Infermiere (Italia): differenze tra le versioni
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=== Gli anni 1990 e la formazione universitaria ===
La legge 19 novembre 1990, n. 341 introdusse la possibilità di attivare un [[corso di laurea]]; il d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502 si stabilì l'obbligo, entro il primo gennaio 1996, per le regioni di stipulare convenzioni con le [[università in Italia]] per l'attuazione dei corsi di laurea previsti dalla legge 341/1990. Il decreto inoltre stabilì l'obbligo del conseguimento di [[Esame di maturità (Italia)|diploma di maturità]] quinquennale per l'ammissione ai corsi per il consguimento del [[diploma universitario]]
Il decreto del [[Ministero della Salute|Ministero della Sanità]] 14 settembre 1994, n. 739<ref>Pubblicato nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana]] 9 gennaio 1995 n. 6</ref> dettò le prime disposizioni specifiche in tema relative alla figura ed al profilo professionale,<ref>Art. 1 comma 1 D.M. 14 settembre 1994 n. 73</ref> con la la legge 26 febbraio 1999, n. 42 vengono poi specificati i titoli equipollenti, e abrogato il DPR del 1974 ad esclusione del 6° articolo che specifica le mansioni dell’infermiere generico,<ref>[https://www.dimensioneinfermiere.it/legge-4299-abrogazione-del-mansionario-degli-infermieri/ Legge 42/99: Abrogazione del Mansionario degli Infermieri | Dimensione Infermiere]</ref> delineato un esercizio professionale senza [[mansioni]] predeterminate non più subordinata ai medici, anche dal punto divista della [[responsabilità penale]], come successivamente ribadito dalla legge 10 agosto 2000, n. 251.<ref>[http://www.salvisjuribus.it/lautonomia-infermieristica-fonte-di-nuove-responsabilita-penali/ L'autonomia infermieristica fonte di nuove responsabilità penali | Salvis Juribus]</ref>
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