{{Citazione|la partecipazione a concorsi indetti dalla P.A. non è soggetta a limiti di età, fa salve solo le deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità.}}
{{Senza fonte|Il Tribunale Amministrativo Regionale può disporre con urgenza l'ammissione con riserva del ricorrente escluso ad un concorso pubblico, qualora ravvisi che il limite di età inserito nel bando non risponde alle oggettive necessità o alla natura del servizio, previste per legge.}} Nei concorsi pubblici è stabilita una [[preferenza di legge]] per alcune specifiche categorie: questo comporta che, a parità di merito dei normali criteri selettivi del concorso, alcune categorie usufruiscono, per legge, di criteri preferenziali di accesso ai posti messi a concorso.
Inoltre, il bando può stabilire che vengano riconosciuti e valutati alcunii titoli (didei studio o di servizio). Per esempio, quanto ai titoli di serviziocandidati i concorrenti che abbiano già prestato servizio (di regola per almeno sei mesi o un anno, e frazioni superiori) per l'amministrazione che indice il concorso o per altre amministrazioni, si vedono riconosciuti punteggi aggiuntivi (entro un certo limite comunque stabilito dal bando). Può accadere così anche riguardo al possesso di titoli di studio superiori rispetto a quelli minimi richiesti per partecipare alla procedura selettiva. Ai sensi del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 - convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 - le domande per partecipare a concorsi banditi da enti centrali della [[pubblica amministrazione italiana]] e delle [[forze armate italiane]] a decorrere dal 30 giugno 2012 devono essere presentate esclusivamente [[online]], sebbene la circolare del ministero per la funzione pubblica del 3 settembre 2010, n. 12 ha precisato che si possa utilizzare anche una casella di [[posta elettronica certificata]].<ref>[http://decretosemplificazioni.diritto.it/docs/5088100-semplificazione-e-concorsi-pubblici-domande-di-ammissione-in-via-telematica?source=1&tipo=news ''Semplificazione e concorsi pubblici, domande di ammissione in via telematica'' da diritto.it, 30 gennaio 2012]</ref> Ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125 - a decorrere decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte la [[pubblica amministrazione italiana]] si svolge mediante concorsi pubblici unici, su base regionale. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le norma circa la disciplina del corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.<ref>Art. 4 comma 3-quinquies della legge 30 ottobre 2013, n. 125.</ref>