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{{Citazione|la partecipazione a concorsi indetti dalla P.A. non è soggetta a limiti di età, fa salve solo le deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità.}}
 
Nei concorsi pubblici è stabilita una [[preferenza di legge]] per alcune specifiche categorie: questo comporta che, a parità di merito dei normali criteri selettivi del concorso, alcune categorie usufruiscono, per legge, di criteri preferenziali di accesso ai posti messi a concorso. Inoltre, il bando può stabilire che vengano riconosciuti e valutati i titoli dei candidati i sensi del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 - convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 - le domande per partecipare a concorsi banditi da enti centrali della [[pubblica amministrazione italiana]] e delle [[forze armate italiane]] a decorrere dal 30 giugno 2012 devono essere presentate esclusivamente [[online]], sebbene la circolare del ministero per la funzione pubblica del 3 settembre 2010, n. 12 ha precisato che si possa utilizzare anche una casella di [[posta elettronica certificata]].<ref>[http://decretosemplificazioni.diritto.it/docs/5088100-semplificazione-e-concorsi-pubblici-domande-di-ammissione-in-via-telematica?source=1&tipo=news ''Semplificazione e concorsi pubblici, domande di ammissione in via telematica'' da diritto.it, 30 gennaio 2012]</ref> Ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 - convertito con modificazioni in legge 30 ottobre 2013, n. 125 - a decorrere decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte la [[pubblica amministrazione italiana]] si svolge mediante concorsi pubblici unici, su base regionale. I concorsi unici sono organizzati dal [[Dipartimento della funzione pubblica]] della [[Presidenza del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana]], ferme restando le norma circa la disciplina del corso-concorso bandito dalla Scuola[[scuola nazionale dell'amministrazione]] ai sensi del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.<ref>Art. 4 comma 3-quinquies della legge 30 ottobre 2013, n. 125.</ref>
 
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