Equo processo: differenze tra le versioni
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{{F|diritto pubblico|arg2=diritto penale|ottobre 2009|commento=Mancanza assoluta di fonti}}
E' sancito in modo espresso dall'art. 10 della [[Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo]] nonchè dall'art. 6 della [[Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali]].
Un processo che leda questa fondamentale prerogativa, in uno stato di diritto, deve essere ripetuto o il suo verdetto deve essere cassato.▼
== Descrizione ==
▲Un processo che leda questa fondamentale prerogativa, in uno stato di diritto, deve essere ripetuto o il suo verdetto deve essere cassato. Fattori ostativi possono essere considerati:
* la [[
* [[oltraggio]] o vilipendio alla corte;
* Intimidazione dei testimoni
* Mancanza o lesione del [[diritto di difesa]].
Il diritto a un equo processo passa attraverso alcuni requisiti:
*Un giudice competente e neutrale.
*Testimoni liberi da condizionamenti e intimidazioni
*
==
=== Dichiarazione universale dei diritti umani ===
Con la modifica dell'articolo 111 della [[Costituzione]] disposta nel 1999, il giusto processo è divenuto «principio costituzionale (…), con la conseguenza che un processo di troppa lunga durata è un processo ingiusto e virtualmente incostituzionale»<ref>[[Giuliano Vassalli]], ''La genesi e la storia del giusto processo (Relazione al Convegno “Il giusto processo” svoltosi il 28 e 29 marzo 2002 presso l’Accademia dei Lincei in Roma)'', pubblicata nella rivista ''Il giusto processo'', 2002, 1, p. 149 ss.</ref>.▼
{{Vedi anche| Dichiarazione universale dei diritti umani }}
L'art. 10 stabilisce che:
{{citazione|Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.}}
== Convenzione europea sui diritti dell'uomo ==▼
▲=== Convenzione europea sui diritti dell'uomo ===
{{vedi anche|Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali}}
La tutela del diritto a un equo processo è tutelato sostanzialmente dall'art. 6 della [[Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali]] (CEDU) recante titolo «''Diritto ad un processo equo''». Il quadro delle tutele è completato dall'art. 3 (''Divieto di tortura'') dal [[principio di legalità]] sancito dall'art. 7, par. 1, (''Nessuna pena senza legge'') e dall'art. 8 (''Diritto al rispetto della vita privata e familiare''). Altri elementi sono aggiunti dal [http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/117.htm Protocollo n. 7 alla CEDU] del 22 novembre 1984 (entrato in vigore dal 1º novembre 1988), all'art. 4 (''[[Ne bis in idem]]'') e all'art. 3 (''Indennizzo per detenzione iniqua''). Esso riconosce ad ogni persona il diritto a vedere la sua causa esaminata e decisa entro un lasso di tempo ragionevole, come componente del diritto ad un equo processo<ref>[http://questionegiustizia.it/speciale/2019/1/le-principali-decisioni-della-corte-in-materia-civile-verso-l-italia_64.php Franco De Stefano, ''Le principali decisioni della Corte in materia civile verso l’Italia''], Questione giustizia, speciale n. 1/2019 (''La Corte di Strasburgo'' a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini).</ref>.
== Nelle legislazioni statali ==
=== Italia ===
▲Con la modifica dell'articolo 111 della [[Costituzione]] disposta nel 1999, il giusto processo è divenuto «principio costituzionale (…), con la conseguenza che un processo di troppa lunga durata è un processo ingiusto e virtualmente incostituzionale»<ref>[[Giuliano Vassalli]], ''La genesi e la storia del giusto processo (Relazione al Convegno “Il giusto processo” svoltosi il 28 e 29 marzo 2002 presso l’Accademia dei Lincei in Roma)'', pubblicata nella rivista ''Il giusto processo'', 2002, 1, p. 149 ss.</ref> Il ricorso ai sensi della [[legge Pinto]] può essere esperito qualora un procedimento giudiziario ecceda i termine di durata ragionevole di un processo secondo la [[Corte europea dei diritti dell'uomo]] (CEDU), in base all'art. 13 della Convenzione che prevede il diritto ad un ricorso effettivo contro ogni possibile violazione della Convenzione.
▲{{vedi anche|Legge Pinto}}
▲La sentenza ''Brusco'' della CEDU ha infine statuito che tutti i casi pendenti a Strasburgo dal 2001 (sui quali non sia ancora stato dato un giudizio di ricevibilità da parte della Corte) debbano tornare in Italia per l'appello interno secondo la legge Pinto. La sentenza ''Brusco'' è stata criticata per gli alti costi processuali presenti nella procedura interna italiana, ed inesistenti a Strasburgo.
In base alla legge Pinto, e successive modifiche, qualora il procedimento superi una durata di tempo ragionevole, stimata dal legislatore in 3 anni per il procedimento di primo grado, 2 anni per il secondo ed 1 anno per la cassazione a prescindere dall’esito della lite e/o in caso di conciliazione della lite, si ha diritto ad una somma di denaro per ogni anno di eccessiva durata del processo.<ref>{{Cita web|url=https://www.pintolex.com/|titolo=La Legge Pinto|sito=La Legge Pinto|lingua=it-IT|accesso=2019-02-08}}</ref>
=== Stati Uniti d'America ===
Il diritto ad un equo processo è sancito dal VI emendamento della [[Costituzione degli Stati Uniti]].
== Note ==
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[[Categoria:Diritti umani]]
[[Categoria:Diritto costituzionale]]
[[Categoria:Teoria del diritto]]▼
[[Categoria:Diritto processuale civile]]
[[Categoria:Diritto processuale penale]]
[[Categoria:Diritto processuale amministrativo]]
▲[[Categoria:Teoria del diritto]]
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