Equo processo: differenze tra le versioni

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Convenzione europea sui diritti dell'uomo: Stile, rimozione non pertinente
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La tutela del diritto a un equo processo è tutelato sostanzialmente dall'art. 6 della [[Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali]] (CEDU) recante titolo ''Diritto ad un processo equo'' che riconosce ad ogni persona il diritto a vedere la sua causa esaminata e decisa entro un lasso di tempo ragionevole, come componente del diritto ad un equo processo.<ref>[http://questionegiustizia.it/speciale/2019/1/le-principali-decisioni-della-corte-in-materia-civile-verso-l-italia_64.php Franco De Stefano, ''Le principali decisioni della Corte in materia civile verso l’Italia''], Questione giustizia, speciale n. 1/2019 (''La Corte di Strasburgo'' a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini).</ref>
 
IlLa quadrotutela delleè tutelericonosciuta èanche affermatoda dallaltre disposizioni come l'art. 3 (''Indennizzo per detenzione iniqua'') e l'art. 4 (''[[Ne bis in idem]]'') come modificati dal Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984 (entrato in vigore dal 1º novembre 1988),<ref>[http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/117.htm Protocollo n. 7 alla CEDU],</ref> il quadro è poi completato dall'affermaizoneaffermazione del [[principio di legalità]] sancito dall'art. 7 (''Nessuna pena senza legge'') e dall'art. 8 (''Diritto al rispetto della vita privata e familiare'').
 
== Nelle legislazioni statali ==