Equo processo: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Luigi923 (discussione | contributi)
Luigi923 (discussione | contributi)
Riga 34:
=== Italia ===
{{Vedi anche|Legge Pinto}}
Secondo [[Giuliano Vassalli]] con la modifica dell'articolo 111 della [[Costituzione della Repubblica Italiana]] disposta ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, il giusto processo è divenuto «principio costituzionale [[...]], con la conseguenza che un processo di troppa lunga durata è un processo ingiusto e virtualmente incostituzionale».<ref>[[Giuliano Vassalli]], ''La genesi e la storia del giusto processo (Relazione al Convegno “Il giusto processo” svoltosi il 28 e 29 marzo 2002 presso l’Accademia dei Lincei in Roma)'', pubblicata nella rivista ''Il giusto processo'', 2002, 1, p. 149 ss.</ref> Il ricorso ai sensi della [[legge Pinto]] può essere esperito qualora un procedimento giudiziario ecceda i termine di durata ragionevole di un processo secondo la [[Corte europea dei diritti dell'uomo]] (CEDU), in base all'art. 13 della Convenzione che prevede il diritto ad un ricorso effettivo contro ogni possibile violazione della Convenzione.
 
Riguardo il ''caso Brusco'' la CEDU ha statuito che tutti i casi pendenti a Strasburgo dal 2001 (sui quali non sia ancora stato dato un giudizio di ricevibilità da parte della Corte) debbano tornare in Italia per l'appello interno secondo la legge Pinto. La sentenza ''Brusco'' è stata criticata per gli alti costi processuali presenti nella procedura interna italiana, ed inesistenti a Strasburgo.Il ricorso per il risarcimento da ingiusto processo può essere richiesto usufruendo l'assistenza del gratuito patrocinio in presenza dei requisiti reddituali di legge.<ref>{{cita web|url=http://www.avvocatogratis.com/2009/02/gratuito-patrocinio|titolo=Avvocato gratuito a spese dello Stato|data=24-2-2011|accesso=21-03-2011}}</ref>