Codice civile (Italia): differenze tra le versioni
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→Il Codice civile del 1942: Stile, non pertinente |
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Le vicende relative all'elaborazione del codice civile sono state ricostruite solo in anni recenti. Grazie agli archivi di F. Vassalli e di Asquini, è stato possibile rintracciare i nomi dei giuristi chiamati a esprimere pareri spesso recepiti nella formulazione finale (ad esempio, [[Piero Calamandrei]]). Questi giuristi non presero parte alla redazione delle singole norme. È stato messo in luce anche il contributo determinante di alcuni giuristi come [[Nicola Coco]] e [[Giuseppe Osti]], quest'ultimo promotore della responsabilità oggettiva del debitore che sarà accolta nel testo del codice (ma che nelle decisioni giurisprudenziali finirà per convivere con la tesi della responsabilità per colpa), e di alti funzionari che nel [[dopoguerra]] avranno un ruolo in politica come [[Giuseppe Medici]], e dello stesso [[Dino Grandi]], guardasigilli dal 12 luglio [[1939]] al 5 febbraio [[1943]]. È stata fatta anche chiarezza su aspetti rimasti oscuri, come i ripetuti tentativi di ''[[Fascismo|fascistizzare]]'' il codice, in gran parte andati a vuoto, e sulle tormentate vicende che hanno portato all'unificazione del diritto privato.
=== Il secondo dopoguerra ===
Nel [[secondo dopoguerra]] il codice del 1942 non subì radicali modifiche ed nnovazioni; vennero espunte alcuni elementi come i riferimenti alle norme [[Corporativismo|corporative]]<ref>"Durante i lavori di codificazione si parlava comunemente, e con grave scandalo di [[Emilio Betti|Betti]] il quale sentì il bisogno di ricordarlo persino in una sua memoria all'Istituto Lombardo delle scienze, di ''iniezioni corporative'' in un codice, evidentemente non corporativo": [[Giuseppe Ferri]], ''Del codice civile, della codificazione e di altre cose meno commendevoli'', Il Foro Italiano, Vol. 69, PARTE QUARTA: MONOGRAFIE E VARIETÀ (1944-1946), pp. 33/34-39/40.</ref> e le disposizioni [[Razzismo|razziste]].▼
Essenzialmente le più significative furono quelle del [[diritto del lavoroin Italia]], che culminò nell'emanazion e della [[egge 20 maggio 1970, n. 300]].
===Le riforme dagli anni '70===▼
▲ricordarlo persino in una sua memoria all'Istituto Lombardo delle scienze, di ''iniezioni corporative'' in un codice, evidentemente non corporativo": [[Giuseppe Ferri]], ''Del codice civile, della codificazione e di altre cose meno commendevoli'', Il Foro Italiano, Vol. 69, PARTE QUARTA: MONOGRAFIE E VARIETÀ (1944-1946), pp. 33/34-39/40.</ref> e le disposizioni [[Razzismo|razziste]].
▲===Le riforme===
Numerosi interventi legislativi hanno modificato e integrato il codice si pensi a riforme significative la [[riforma del diritto di famiglia italiano del 1975]] e quella del [[diritto internazionale privato italiano]] del 1995, quella del [[diritto societario]] del [[2003]] accanto interventi codificativi organici di alcune materie come l'emanazionne del [[codice del consumo]] del 2005 che hanno contribuito a modernizzare il codice, introducendo quelle necessità di speditezza dei traffici giuridici che un codice prevalentemente statico e di principi generali come quello italiano non possedeva.<ref>La disciplina della società per azioni aveva già subito importanti interventi innovativi con la cosiddetta "miniriforma" del 1974.</ref>
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