Duello: differenze tra le versioni

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Il duello, quale mezzo di riparazione di ingiurie, era sconosciuto nell'antichità, se non per trarre [[divinazione|auspicio]], una pratica che veniva utilizzata soprattutto dai [[Germani]]: essi erano usi, infatti, rapire un soldato di un popolo nemico prima di una [[battaglia]] e farlo sfidare da un loro combattente, cercando di prevedere l'andamento dello scontro dall'esito del duello.
 
Il combattimento giudiziario, altrimenti chiamato ''processo per combattimento'', ovvero la pratica di risolvere i contenziosi legali attraverso una sfida all'ultimo sangue, trovava invece larga applicazione in un numero di popolazioni germaniche, tanto che se ne trova applicazione nei sistemi di leggi di [[Franchi]], [[Turingi]], [[Frisoni]], [[Sassoni]] e [[Longobardi]]. La veloce diffusione del duello giudiziario era favorita dal carattere combattivo di quei popoli che, peraltro, venendo in contatto con gli insegnamenti del [[Cristianesimo]], si rafforzarono nella loro istituzione, anziché abbandonarla. Infatti, se era vero, come ammaestrava la nuova religione, che [[Dio]] fosse la verità e la giustizia stesse, Egli non avrebbe potuto permettere che nel duello prevalesse l'ingiusto.
 
Se la [[legge salica]] del [[VI secolo]] proibì l'uso del processo per combattimento, la restrizione fu presto lettera morta, se è vero che nel [[IX secolo]] [[Carlo Magno]] affermava che nei processi ''melius visum est ut in campo cum fustibus pariter contendant, quam periurium perpetrent in absconso'' (sembra meglio che si affrontino armati sul campo, piuttosto che spergiurare continuamente di nascosto)<ref>''Leges Longobardae'', Lib. II, Tit. LV, Leg. XXV</ref>
 
La [[Chiesa cattolica]], d'altro canto, cercava di resistere alla diffusione del processo per combattimento, non solo stigmatizzandolo, ma penalizzandone i partecipanti: al III Concilio di Valenza, tenuto nell'[[855]] sotto [[Papa Leone IV|Leone IV]], venivano così indicati come [[omicidio|assassino]] (peraltro con l'aggravante della ''perfidia'', che ne avrebbe determinato la cacciata dall'assemblea dei fedeli fino all'espiazione di una giusta pena) e [[suicidio|suicida]] (dunque non meritevole di sepoltura con salmi o preghiere) rispettivamente il vincitore e il vinto di un duello giudiziario che si fosse rivelato mortale. Il [[Cleroclero]] chiedeva che il combattimento giudiziario venisse sostituito dal giuramento nelle [[chiesa (architettura)|chiese]], onde spaventare gli spergiuri con la minaccia delle [[inferno|pene eterne]], ma i Signorisignori, dediti alle abitudini guerriere, ritenevano più nobile sostenere i propri diritti con la spada.
 
La lotta della Chiesa contro le pratiche di giudizio per combattimento ebbe comunque la peggio quando [[Ottone II]], salito al trono giovanissimo e nel pieno degli scontri per questioni ereditarie sollevate dalle [[Signoria feudale|signorie]] d'[[Italia]], stabilì che le contestazioni venissero risolte colcon il combattimento, e che allo stesso modo si risolvessero i nodi ereditari sui [[feudo|feudi]].
 
Nel [[1168]] [[Luigi VII di Francia|Luigi ''il Giovane'']] accordòconcordò con la Chiesa una carta che stabiliva come a [[Orléans]] e dintorni non era possibile ottenere soddisfazione dei debiti inferiori ai 5 soldi col combattimento; questa regola fu completata con la riforma dei diretti domini di [[Luigi IX di Francia|Luigi IX]] nel [[1260]], che tra le altre cose sostituì la prova per testimoni alla prova per combattimento.
 
==== I Comuni e lo sviluppo del duello per ''soddisfazione'' ====