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[[File:Costi, Michele – Progetto di una processura criminale e dei mezzi per estirpare il duello, 1839 – BEIC 13829176.jpg|miniatura|Michele Costi, ''Progetto di una processura criminale e dei mezzi per estirpare il duello'', 1839]]
 
Secondo il docente di storia professor V. G. Kiernan dell'[[Università di Edimburgo]], il duello sarebbe nato in Italia e si sarebbe poi diffuso nei paesi anglosassoni, francesi e pure in Spagna attraverso gli emigranti italiani del primo periodo rinascimentale.
La [[antichi Stati italiani|frammentazione politica]] dell'[[Italia]] rendeva la legislazione in materia di duelli decisamente eterogenea.
 
Nel [[Regno delle due Sicilie|vicereame di Napoli]] occupato dagli [[Spagna|Spagnoli]] già nel [[1540]] fu promulgato l'ordine di confisca e punizione amministrativa per chiunque avesse preso parte a un duello, a qualunque titolo: duellanti e padrini, medici, giudici, personale ecclesiastico, persino i semplici spettatori.
 
Il Conteconte Giulio Antonio Acquaviva d’Aragona di Conversano ede il Ducaduca Francesco Carafa di Noja (l’odierna [[Noicàttaro]]) decisero, pertanto, di combattere in [[Baviera]] nella città di [[Norimberga]] il loro duello del 5 novembre 1673.
 
Nella [[Repubblica di Venezia]] era previsto un bando per sette o dieci anni, il [[confino]] in un'isola della [[Dalmazia]], o, a partire dal [[1732]], la privazione della nobiltà patrizia, la confisca di ogni bene o il bando perpetuo. Per coloro che, colpiti da quest'ultima pena, avessero fatto ritorno sul territorio della Repubblica, era prevista la [[decapitazione]] sulla pubblica piazza.
 
Compiuta l'[[unità d'Italia]], nel 1875 venne approvata una legge contro il duello&nbsp;che rimase in vigore, con pochi mutamenti, per più di cinquant'anni.<br>
I regolamenti dell'esercito italiano di quegli anni erano molto ambigui riguardo all'accettazione delle disposizioni governative contro il duello. Si sosteneva infatti che chiunque fosse coinvolto in un duello andasse espulso dall'esercito perché contravveniva ada una legge dello stato e al regolamento militare,; però chi, sfidato a duello, si fosse rifiutato di parteciparvi o avesse dimostrato fellonia, andava comunque espulso dall'esercito per villania e vigliaccheria. In maniera meno esplicita anche la marina prevedeva il medesimo trattamento.
Nell'esercito italiano, sul modello di quello napoleonico, non era ammissibile un duello tra ufficiali di grado differente, ed era considerato disonorevole abbandonare il proprio reparto per partecipare ada un duello in un'altra guarnigione, questi due aspetti contribuivano a rarefare le occasioni di duello.
 
Nell'Italia di fine secolo XIX fece molto scalpore la morte, a 56 anni, del deputato dell'estrema sinistra [[Felice Cavallotti]] dopo essere stato [[Felice Cavallotti#Il duello fatale|ferito gravemente in duello]] dal giornalista conservatore [[Ferruccio Macola]].
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Il [[Codice penale italiano|Codice Penale]] del Regno d'Italia, promulgato con [[Regio decreto legge]] n. 1398 del 19 ottobre [[1930]], puniva i ''duellanti'' e i ''portatori di sfida''<ref>artt. 394 e segg. [[codice penale italiano|C.P.]], abrogati in virtù dell'articolo 18 c.1 della legge n. 205 del 25 giugno 1999: ''Delega al Governo per la [[depenalizzazione]] dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario''.</ref> con la reclusione fino a sei mesi e una contravvenzione, se non cagiona danni o lesioni all'avversario.
 
In dottrina è stato sostenuto, in proposito, che "nella società di oggi la gran parte delle persone è ben lieta che sia stato bandito"<ref>Romano Mario, ''DANNODanno Aa STESSIstessi, PATERNALISMOpaternalismo LEGALElegale Ee LIMITIlimiti DELdel DIRITTOdiritto PENALEpenale'', Riv.Rivista italiana it.di dir.diritto e proc.procedura pen.penale 2008, pagp. 984, fasc. 3, 1 settembre 2008, secondo cui "l'analisi non deve appuntarsi su una minoranza in via di estinzione che, ancora propensa a difendere in questo modo il proprio onore, viene dalla legge privata del diritto di battersi, ma guardare invece alla quasi totalità di persone che desiderano essere protette da una potenziale molestia di quel tipo".</ref>. In realtà, pene così poco severe erano un forte indicatore dello scarso allarme sociale che suscita il duello ai giorni nostri.<ref>Anita Frugiuele, ''Reati d'altri tempi: il duello, fascinosa riparazione dell'onore,'' in Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, n. 2, dicembre 2007, pp. 11-12.</ref> Solo una sentenza della Corte Suprema si è occupata del duello, pubblicando che
 
{{citazione|Non può essere equiparato a un duello una colluttazione senza armi, svincolata da qualsiasi regola, condotta senza esclusione di colpi e in modo selvaggio e bestiale. Infatti, i reati cosiddetti di duello presuppongono l'osservanza delle consuetudini cavalleresche e, pertanto, perché uno scontro tra due persone possa considerarsi duello, deve svolgersi a condizioni prestabilite, secondo le regole cavalleresche, mediante l'uso di armi determinate (spada, sciabola o pistola), alla presenza di più persone (padrini o secondi), per una riparazione d'onore.|[[Corte di Cassazione|Cassazione Penale]], V sezione, 24 aprile [[1987]].}}
 
I reati "cavallereschi" (duello, sfida a duello, ecc.) sono stati depenalizzati nel 1999<ref>Vincenzo Pezzella, ''Nota a Cassazione penale , 11 febbraio 2003, n.12698, sez. V'', in Dir. e giust., fasc.17, 2003, pag. 41, risale "ad un precedente ormai depenalizzato che sa di tempi passati, della sfida a duello (art. 394 Cp) che rimaneva assorbita dall’uso di armi in duello (art. 396 Cp)".</ref>, dimodoché il reato non consiste più nella sfida in quanto tale, ma esclusivamente nelle eventuali lesioni personali procurate, naturalmente con le attenuanti {{citazione necessaria|dovute all'offesa subita: di fatto il duello in cui i contendenti non riportino lesioni personali in Italia è diventato legale.}} L'intento modernizzatore del legislatore del 1999 "traspare dall'abrogazione delle fattispecie di duello, del tutto desuete e, soprattutto, retaggio di una visione che anteponeva la tutela dell'ordine cavalleresco a quella, "svenduta" con pene irrisorie, del bene vita"<ref>Ombretta Di Giovine Ombretta, ''LALa NUOVAnuova LEGGElegge DELEGAdelega PERper LAla DEPENALIZZAZIONEdepenalizzazione DEIdei REATIreati MINORIminori TRAtra ISTANZEistanze DEFLATTIVEdeflattive Ee SPERIMENTAZIONEsperimentazione DIdi NUOVInuovi MODELLImodelli'', in Riv.Rivista italiana it.di dir.diritto e proc.procedura pen.penale 2000, pagp. 1407, fasc. 4, 1 dicembre 2000.</ref>.
 
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