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Gli accordi prevedono reciproche concessioni per evitare possibili contrasti tra diritto civile e diritto canonico e riguardano ambiti sia religiosi che temporali. Agli Stati viene talvolta concesso un potere di veto sulla nomina di vescovi o la restrizione di alcune libertà di culto, mentre alla Chiesa possono essere riconosciuti privilegi economici (sussidi diretti o sostegno alle opere di culto) o particolari diritti per i fedeli laici o per il clero (quali la possibilità di [[obiezione di coscienza]] rispetto a leggi che impongano comportamenti contrari alla morale cattolica)<ref>Musselli, L. (2011). ''CONCORDATI: VICENDE DEI RAPPORTI TRA STATO E CHIESA NEI CENTOCINQUANT'ANNI DI UNITÀ NAZIONALE''. Il Politico, 76(3 (228)), 165-182. Retrieved from www.jstor.org/stable/24006706.</ref>.
Dopo il [[Concilio Vaticano II]] (1962-1965), e in particolare la sua approvazione di una Dichiarazione sulla Libertà Religiosa (''[[Dignitatis Humanae]]''), questo tipo di accordo giuridico formale ha visto evolvere il suo spirito e i suoi contenuti. Storicamente la Santa Sede ha stipulato concordati con tutti gli stati che lo hanno concesso, anche con quelli più ostili verso i cattolici o la religione in generale! ==Concordati celebri==
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