Energy manager: differenze tra le versioni

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Relativamente ai compiti affidati dalla legge all'energy manager, questo è quanto prescrive l'art. 19 della legge 10/1991 al comma 3: "''I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici In funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2'' [ossia i dati comunicati all'atto della nomina]".
 
La nomina di legge è annuale e va inviata entro il 30 aprile alla [http://www.fire-italia.org/ FIRE] – ''Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia'' – che gestisce istituzionalmente le nomine degli energy manager ai sensi della legge 10/1991 e pubblica annualmente l'[http://em.fire-italia.org/?cat=16 elenco degli energy manager nominati]<ref>L'elenco non attesta le competenze o capacità degli energy manager indicati, ma solo il fatto che sono stati nominati. Non va confuso con un albo professionale di categoria (che non è previsto e non esiste).</ref>. Nel 2014 sono state 1.532 le nomine di energy manager da parte di soggetti<ref>I soggetti obbligati sono imprese, enti, consorzi, associazioni, etc. La definizione è sostanzialmente onnicomprensiva e mira ad assicurare che tutti i grandi consumatori di energia abbiano una figura responsabile di gestire i consumi e promuovere interventi di efficientamento energetico. </ref> obbligati e 656 quelle da parte di soggetti non obbligati. La mancata nomina, oltre ad essere sanzionabile<ref>La mancata nomina è punibile, in base all'art. 34 della legge 10/1991, con una sanzione compresa fra 5.164,57 e 51.645,69 euro. Va però detto che tali sanzioni non sono mai state comminate. In compenso nel 2015 si è svolta la prima indagine della Corte dei conti su un ente pubblico per verificare il danno erariale collegato alla mancata nomina [fonte: FIRE].</ref>, impedisce l'accesso diretto allo schema dei certificati bianchi<ref>Il [http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-07-04;102!vig= D.Lgs. 102/2014] prevede inoltre che da luglio 2016 sia necessario un EGE certificato. </ref>, ai sensi del [https://web.archive.org/web/20151124144220/http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM_Certificati_bianchi_28_dicembre_2012.pdf D.M. 28 dicembre 2012].
 
Gli energy manager nominati possono essere dipendenti (opzioni di gran lunga più comune per le grandi imprese) o consulenti esterni (opzione più comune per soggetti di media e piccola dimensione, dove è più difficile trovare in organico persone con le competenze richieste)<ref>Va precisato che la circolare 18 dicembre 2014 non richiede particolari requisiti professionali o competenze, ma precisa all'art. 18 della nota allegata: "''Il Responsabile si configura come una figura con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell'energia nella struttura di sua competenza.'' ''Nelle grandi strutture la figura del Responsabile appare equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di gestione dell'energia, come definito dalla norma ISO 50001 e si configura come una funzione dirigenziale o comunque di livello adeguato allo svolgimento di tale ruolo.'' ''Il Responsabile può essere un professionista esterno di adeguata esperienza, qualora non sia possibile individuare una figura interna dotata di competenze adeguate o che abbiano sufficiente disponibilità temporale per svolgere al meglio la funzione di gestione razionale dell'energia.''" </ref>. Nel primo caso è preferibile che venga nominato un dirigente. Da questo punto di vista, la possibilità di incidere efficacemente sulle scelte aziendali può essere preferibile nelle grandi realtà alle competenze tecniche (che comunque saranno in possesso di altre persone all'interno dell'organizzazione). Al diminuire della dimensione aziendale l'energy manager tende invece a configurarsi di più come un esperto in gestione dell'energia (EGE), certificabile in accordo alla [[UNI CEI 11339|norma UNI CEI 11339]]. Negli Enti locali è opportuno che la funzione di energy manager sia riconosciuta attraverso un'apposita delibera di giunta, al fine di garantire un ruolo più trasversale e una maggiore capacità di operare in collaborazione con i diversi assessorati. È comunque possibile procedere con una nomina direttoriale, nel qual caso la funzione risulta generalmente più limitata.