Adrogatio: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
fix template quote |
m Bot: correzione andate a capo e spazi |
||
Riga 1:
Nel [[diritto romano]] l<nowiki>'</nowiki>'''''adrogatio''''' (anche ''arrogatio, ''tradotta in [[lingua italiana|italiano]] con il desueto ''arrogazione'') era un istituto del [[diritto di famiglia]] mediante il quale un [[cittadino]] poteva assumere sotto la propria ''[[potestas]]'' un altro cittadino libero consenziente, il quale ne diveniva pertanto [[filius familias]].
L'istituto è nettamente distinto da quello dell'''[[adozione nell'antica Roma|adoptio]]'' anche per il requisito di libertà da altre potestà genitoriali o tutoriali richiesto all'adrogato, che doveva essere ''[[sui iuris]]'', appunto non soggetto ad alcuna limitazione della sua piena condizione di uomo libero. In ogni caso, una definizione efficace viene da [[Aulo Gellio]]:
Riga 9:
{{quote|«L'adozione si fa in due modi, o per autorità del popolo, o per imperio del magistrato, ad esempio il pretore. Per autorità del popolo adottiamo coloro che sono giuridicamente autonomi: la quale specie di adozione detta adrogatio, Perché colui che adotta è rogato cioè interrogato, se voglia che colui che adotterà gli sia figlio legittimo; e colui che ha adottato è rogato se permette che ciò avvenga; il popolo è rogato se ciò autorizzi che avvenga. Per imperio del magistrato adottiamo coloro che sono in potestà degli ascendenti, sia che attengano in primo grado dei discendenti, quali il figlio e la figlia, sia un grado inferiore, il quale il nipote la nipote, il pronipote la pronipote»|[[Gaio]], Institutiones, I.98-107|''Adoptio autem duobus modis fit, aut populi auctoritate, aut imperio magistratus, veluti praetoris.<br />Populi auctoritate adoptamus eos qui sui iuris sunt; quae species adoptionis dicitur adrogatio, quia et is qui adoptat rogatur, id est interrogatur, an velit eum quem adoptaturus sit iustum sibi filium esse; et is qui adoptatur rogatur, an id fieri patiatur; et populus rogatur, an id fieri iubeat. Imperio magistratus adoptamus eos qui in protestate parentum sunt, sive primum gradum liberorum optineat, qualis est filius et filia, sive inferiorem, qualis est nepos neptis pronepos proneptis''
|lingua2=it|lingua=la}}
L'istituto è considerato da molti studiosi come ben precedente all'istituto dell'adozione propriamente detta, e lo si riscontra di età anteriore a quella dell'emanazione delle [[leggi delle XII tavole]]<ref>[[Pietro Bonfante]], ''Corso di diritto romano'', Giuffré, 1923</ref>.
Riga 21 ⟶ 20:
La qualificazione del passaggio di riscontro popolare, invero, insieme con la sua valutazione giuridica, non è pacifica in dottrina. Le divergenze si riflettono anche sulla valutazione della natura stessa dell'atto, anche considerata la sua evoluzione nel tempo soprattutto in ordine proprio all'intervento del popolo. Per alcuni autori si tratta di un [[negozio giuridico]] per [[atto pubblico]].
Con [[Antonino Pio]] ([[II secolo]]) cadde, per effetto di una sua nota ''epistula'' ai pontefici, il divieto di adrogare i pre-puberi<ref>Nel senso giuridico della pubertà per l'ordinamento romano</ref>; sino a questa decisione infatti potevano essere adrogati solo i ''puberes sui iuris'', dopo l'epistola invece l'adrogabilità fu ammissibile a condizione di stabilire una riserva [[successione (diritto)|successoria]], una sorta di quota di "legittima" corrispondente ad un quarto del [[patrimonio]] dell'adrogante. Questa legittima, detta ''quarta divi Pii'', sarebbe spettata se l'adrogante fosse morto prima che l'adrogato raggiungesse l'età della ''[[pubertas]]''<ref>Guido Donatuti, ''Contributi allo studio dell'adrogatio impuberis'', Bollettino dell'Istituto di Diritto Romano, 1961, ISSN 0391-1810</ref><ref>Leoncio Sara Sàenz, ''[http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/boletin/cont/2/art/art4.pdf La adrogatio impuberis]''</ref>.
Con [[Diocleziano]] ([[III secolo]]) fu invece consentita l'adrogatio delle femmine, sino ad allora escluse indipendentemente dall'età. Questo imperatore si occupò anche di un grave problema pratico consistente nella mancanza di comizi curiati nelle province dell'Impero, causa dell'impossibilità di ricorrere a questo istituto a distanza da [[Roma]]. Nacque dunque la ''adrogatio ex indulgentia principali'', poi divenuta fonte unica nell'intero territorio soggetto all'Urbe. Questa forma richiedeva un apposito [[rescritto]] dell'imperatore, ed era perciò anche detta ''per rescriptum principis''.
| |||