Verwirkung: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 11:
L'Italia non ha recepito la ''Verwirkung'', e neppure ha accolto un generale principio di abuso del diritto, come è stato codificato da numerosi ordinamenti sul modello tedesco. Si ritiene infatti riconducibile la fattispecie alla clausola generale della buona fede.<ref name=nota1/>
Gli studiosi italiani sono dibattuti sulla natura della ''Verwirkung'' all'interno del sistema. Generalmente si ritiene sia una [[Rinuncia (diritto)|rinuncia]] tacita all'[[Azione (diritto)|azione]], ma per altri è invece una forma di decadenza dall'esercizio di un diritto soggettivo.<ref>Giuseppe B. Portale, ''Il modello tedesco'', in ''Lezioni di diritto privato comparato'', p. 109, Torino, Giappichelli, 2007 (II ed.).</ref> Autorevole dottrina invece ritiene si tratti di [[perenzione]] dell'azione, ben distinta dalla rinuncia tacita all'azione.<ref>[[Francesco Gazzoni]], ''Manuale di diritto privato'', p. 1000, Napoli, ESI, 2009 (XIV ed.).</ref> In ogni caso la [[giurisprudenza]] di [[legittimità]], in numerose [[sentenza|sentenze]], si è occupata di tali [[principio|principi]] richiamando espressamente la Verwirkung e applicando tale particolare [[decadenza]] a causa della prolungata [[inerzia]] del ''[[creditore]] o del titolare di una situazione [[potestà|potestativa]] che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un [[affidamento]] dell'altra parte nell’[[abbandono]] della relativa pretesa, è idoneo come tale a determinare la [[perdita]] della situazione soggettiva [...]''.<ref>motivazione di sentenze della [[Corte
==Note==
|