Procedimento: differenze tra le versioni
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{{L|diritto|agosto 2017|motivo=Perché vengono indicate solo norme della Repubblica italiana? (Nella definizione non è affatto limitato a tale stato)}}
Il '''procedimento''' può essere definito come una sequenza di [[atto giuridico|atti giuridici]], posti in essere da uno o più soggetti, necessaria per la [[validità (diritto)|validità]] e l'[[efficacia (diritto)|efficacia]] dell'atto terminale del procedimento stesso (il ''[[provvedimento]]''), attraverso il quale viene esercitata una pubblica [[potestà]]. Il procedimento è pertanto un esempio di ''[[fattispecie]] a formazione progressiva''.<ref>Si tratta di una particolare fattispecie a formazione progressiva nella quale "la combinazione successiva degli atti, anziché essere giuridicamente eventuale, ossia meramente lecita, si presenta, pur con varia intensità, ''giuridicamente necessitata''" (S. Galeotti, ''Contributo alla teoria del procedimento legislativo'', Giuffrè, 1985)</ref> Il concetto di procedimento si distingue da quello di [[Procedura (diritto)|procedura]], anche se nel linguaggio corrente vengono non di rado confusi; la ''procedura'' è, infatti, il complesso di [[Norma giuridica|norme]] che disciplinano un procedimento.
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