Italia vs. Simmenthal SpA: differenze tra le versioni

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{{Infobox caso giudiziario|name=Ministero dell'Economia e delle Finanze della Repubblica Italiana vs. Simmenthal SpA|court=Corte di Giustizia dalla Comunità Europea|date decided=1978|full name=|citations=|judges=|prior actions=|subsequent actions=|opinions=|keywords=}} '''Ministero delle Finanze della Repubblica Italiana ''contro'' Simmenthal SpA''' (causa n. 106/1977 decisa il 9 marzo 1978 dalla Corte di giustiza della Comunità europea) è stato un caso di [[Diritto dell'Unione europea|diritto dell'UnionUnione Europea]] relativo al conflitto di leggi tra il sistema giuridico nazionale e il la legge dell'Unione Europea. La sentenza ha avuta una portata storica in quanto decisiva all'affermazione del [[Preferenza comunitaria|principio della supremazia della legislazione dell'Unione]] nonché del principio c.d. dell'effetto diretto.
 
== I fattiFatto ==
[[Simmenthal|Simmenthal SpA]] importava carne di bovino in [[Italia]] dalla [[Francia]]. Il [[Governo della Repubblica Italiana|governo italiano]] - con legge 30 dicembre [[1970]], n. 1239 - aveva imposta una tassa per l'ispezione sanitaria (effettuata da parte dello [[Stato italiano|Stato]]) sulle carni che attraversavano la frontiera. Ciò era in conflitto con i regolamenti della [[Comunità europea|Comunità Europea]] del 1964 e del 1968.
 
I tribunali italiani avevano argomentato che la legge italiana sarebbe dovuta prevalere in quanto - in ossequio al principio per il quale ''lex superioriposteriori derogat anteriori'', valido tra atti normativi di medesimo rango - approvata successivamente ([[1970]]) rispetto ai regolamenti ([[1964]] e [[1968|'68]]) dovendo pertanto essere applicata fino a un'eventuale [[Controllo di legittimità costituzionale|pronuncia d'incostituzionalità]] della [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte Costituzionale italiana]].
 
Sottoposta quindi alla [[Corte di giustizia dell'Unione europea|Corte di Giustizia della Comunità Europea]], la questione assunse particolare rilevanza in quanto questa era chiamata a decidere quale dei due atti, in caso di conflitto, sarebbe prevalso. Il procuratore generale Reischl formulò un'opinione secondo la quale non avrebbe avuta importanza il monento dell'emanazione della legge italiana - come invece sostenne il giudice interno, ''retro'' - poiché il diritto dell'Unione Europea era "supremo", cioè prevaleva in ogni caso.