Assistente sociale: differenze tra le versioni
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Con la proclamazione dell'Impero, il regime fascista assunse un atteggiamento antagonista verso la Chiesa, e infatti la legge 03-06-1937 n. 847 cambiava la denominazione di congregazione di carità con quella di ''Ente Comunale di Assistenza.'' Dopo l'8 settembre 1943, molte assistenti sociali continuarono a lavorare gratuitamente e con spirito di abnegazione<ref>Delmati V., Ciò che ricordo, Quaderni di informazione per assistenti sociali, 7-8, 1951, p. 36, pp. 31-36</ref>. Si legge nel verbale della Repubblica dell'Ossola il 07.10.44 della nomina di un commissariato all'assistenza presieduto da Amelia Valli con funzioni di cura e di relazioni pubbliche con le mutue, le assicurazioni e le organizzazioni assistenziali e culturali di lavoratori<ref>Giarda M., Maggia G., Il governo dell'Ossola, Novara, Grafica Novarese, 1989, p. 47</ref>.
Nel [[1945]] la Scuola Superiore di Assistenza Sociale Onarmo riceve in consegna l'eredità di quella di Gregorio al Celio.<ref>G.C. s.v. Assistenti sociali, “Enciclopedia italiana”, appendice II A-H, Roma, Treccani, 1948, p. 291, pp. 291-92</ref> Nel [[1948]] l'assistenza sociale fu riconosciuta come diritto dei cittadini e fu disciplinata dall'art. 38 della Costituzione. Leggendo gli atti dell'[[Assemblea Costituente
I costituenti decisero di conseguenza di esprimere il medesimo concetto con «dizioni diverse» e più precisamente nell'art. 38 dove si legge “assistenza” e nell'art. 117 dove si legge “beneficenza”<ref>Terranova F., Il potere assistenziale, Roma, Ed. riuniti, 1975, p. 117</ref>. La differenza è che «mentre la beneficenza ha sempre scopo di riparazione, l'assistenza avrebbe scopo di prevenzione e si avvicinerebbe alle varie forme di previdenza»<ref>Zanobini G., Corso di diritto amministrativo, Vol. V, Milano, Giuffrè, 1954, p. 534</ref>. Precedentemente «il mantenimento degli inabili al lavoro ha sempre trovato la sua disciplina giuridica nella legge di pubblica sicurezza» e nel codice civile artt. 2114 e 2123<ref>Zanobini G., Corso di diritto amministrativo, Vol. V, Milano, Giuffrè, 1954, p. 563</ref>. Secondo Ferdinando Terranova «le leggi che il fascismo ha posto in essere sono conservate intatte nell'ordinamento giuridico post-fascista»<ref>Terranova F., Il potere assistenziale, Roma, Ed. riuniti, 1975, p. 100</ref>. Nel 1949 fu avanzata la proposta di istituire un Ministero di assicurazioni sociali “che mira all'unificazione di tutte le istituzioni di protezione sociale”<ref>Cabibbo, E., Sulla proposta di legge per l'istituzione del ministero di assicurazione sociale, in “Informazioni sociali”, Acli, 1949, 3, p. 39, pp.39-40</ref>.
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