Discussione:Grappa: differenze tra le versioni

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Purtroppo in Italia''' non esiste una legge che tuteli il consumatore, costringendo a scrivere sull'etichetta le caratteristiche precise del prodotto e le modalità di produzione''', così si possono fare grappe "invecchiate" quando invece ci si ha aggiunto solo ''trucioli di legno, coloranti(caramello) e arom''i, senza doverlo scrivere sull'etichetta!!
 
 
A me pare piuttosto chiaro l'articolo 13 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1997, n. 297:
"Art. 13.
Invecchiamento
1. Nella presentazione e nella promozione è consentito l’uso del termine "vecchia" o "invecchiata" per la grappa sottoposta ad invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati nè rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi in regime di deposito fiscale in pianti ubicati nel territorio nazionale. Sono consentiti i normali trattamenti di conservazione del legno dei recipienti.
2. E’ consentito, altresì, l’uso dei termini "riserva" o "stravecchia" per la grappa invecchiata almeno 18 mesi, alle condizioni di cui al comma 1.
3. Nelle ipotesi di cui ci commi 1 e 2, può essere specificata la durata dell’invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi.
4. Il trasferimento del prodotto sottoposto ad invecchiamento è consentito alle condizioni previste dall’articolo 3, comma 3."
--[[Utente:Cook15|Cook15]] 11:25, 4 ott 2007 (CEST)
 
si puo' scrivere "''distillazione a vapore''", che non vuol dire distillazione artigianale con alambicco discontinuo, ma semplicemente è un modo per confondere e ingannare il consumatore, vendendo una grappa prodotta in realtà industrialmente.
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