Pantomimo: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Aggiunta sezione →Opera pantomimica nel diritto d'autore italiano |
||
Riga 16:
Durante il [[Medioevo]] la figura del ''pantomimo'' sopravvisse in parte negli spettacoli dei [[Giullare|giullari]], mista a quella del mimo e degli attori degli spettacoli definiti "minori".
== Opera pantomimica nel diritto d'autore italiano ==
L'opera pantomimica è tutelata dal [[diritto d'autore italiano]]. L'art. 2 comma n. 3 della legge sul diritto d'autore (L. 663/1941)<ref>{{Cita web|url=http://interlex.it/testi/l41_633.htm#2|titolo=InterLex - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente|sito=interlex.it|accesso=2020-06-27}}</ref> prevede che siano tutelate ''"[...]le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;[...]".''
La tutela ha come requisito la fissazione dell'opera e della sua forma espressiva, la quale può essere sia per iscritto, sia altrimenti.
La [[Società Italiana degli Autori ed Editori|S.I.A.E.]] ha aperto sul suo sito internet, una sezione specializzata per l'intermediazione anche dei diritti sulle opere pantomimiche, "Lirica e Balletto"<ref>{{Cita web|url=https://www.siae.it/it/chi-siamo/i-repertori/lirica-e-balletto|titolo=Tutela opere liriche e balletto con SIAE {{!}} Sezione DOR-Lirica|sito=www.siae.it|accesso=2020-06-27}}</ref>, che permette di richiedere licenze d'uso, incassare i compensi dovuti dagli utilizzatori per lo sfruttamento delle opere e la ripartizione e liquidazione agli aventi diritto dei proventi incassati.
== Note ==
|