Monstrum vel prodigium: differenze tra le versioni

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Nel [[diritto romano]], la locuzione latina ''monstrum vel prodigium'' indica un neonato tanto deforme da avere sembianze più simili agli animali che agli uomini. Secondo una definizione di Paolino[[Giulio Paolo]] ''non sunt liberi qui contra formam humani generis converso more procreantur''. Ai fini del diritto, dunque, il ''monstrum vel prodigium'' era considerato come se non fosse mai nato e, pertanto, era privo di capacità giuridica.