Nell'ordinamento italiano, la costituzioneCostituzione prescrive il concorso per l'accesso alla [[pubblica amministrazione italiana]], tale [[principio giuridico]] è contenuto nella [[Costituzione della Repubblica Italiana]], in particolare: negli artt. 97 e 106, mentre i requisiti e le procedure sono previsti alla legislazione ordinaria.
*l'accesso "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, salvo i casi stabiliti dalla legge" (art. 97, comma 3°);
*"le nomina dei magistrati" (art. 106, comma 1°).
Delle due disposizioni, la seconda non ammette eccezioni, fuorché quelle indicate nei due commi successivi dello stesso art. 106; la prima, invece, consente alla legge di stabilire eccezioni. In merito, la giurisprudenza in gema ha affermato che in un ordinamento democratico - che affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella di governo (politica per definizione), il perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall'ordinamento - il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialità ed al servizio esclusivo dello [[Stato]]. Valore, quest'ultimo, in relazione al quale il principio posto dall'art. 97 Cost. impone che l'esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali dei vari concorrenti.<ref>[http://www.lexitalia.it/articoli/vivaldibusico_cococo.htm Rolando Vivaldi e Luca Busico ''Le collaborazioni coordinate e continuative nelle amministrazioni pubbliche'' da lexitalia.it, n. 11/2003.]</ref>