Definitore: differenze tra le versioni
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{{S|diritto|cattolicesimo}}
I definitori sono membri di un [[Clero regolare|ordine regolare]] che hanno incarico di assistenti e consiglieri d'ufficio del proprio superiore. La nomina, per elezione, può avvenire sia nel [[Capitolo (cristianesimo)|capitolo]] generale che in quello provinciale: nel primo caso si parla di "definitori generali", nel secondo di "definitori provinciali" (questi ultimi hanno mansioni limitate a una specifica provincia del relativo [[Ordine religioso cattolico|ordine]]).<ref>{{cita testo |autore= |titolo= ''Enciclopedia dell'ecclesiastico'', tomo I, p. 594 "Vi sono ordini nei quali i definitori non sono ammessi che durante la congregazione del capitolo generale o provinciale"|data= 1843|editore= |città= Napoli}}</ref>
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