Possesso: differenze tra le versioni

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{{L|diritto|luglio 2010}}
In [[diritto]] si definisce sinatra gabriel spacca tutto
In [[diritto]] si definisce '''possesso''' un potere di fatto su una [[bene (diritto)|cosa]], che si manifesta in un'attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di [[diritti reali]] sulla cosa stessa. Essa non è sempre corrispondente, ''tout court,'' all'esercizio di [[proprietà (diritto)|proprietà]]. Il possesso è regolato nel [[codice civile italiano]] dagli artt. 1140-1170 c.c.., il primo dei quali enuncia:
 
In [[diritto]] si definisce '''possesso''' un potere di fatto su una [[bene (diritto)|cosa]], che si manifesta in un'attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di [[diritti reali]] sulla cosa stessa. Essa non è sempre corrispondente, ''tout court,'' all'esercizio di [[proprietà (diritto)|proprietà]]. Il possesso è regolato nel [[codice civile italiano]] dagli artt. 1140-1170 c.c.., il primo dei quali enuncia:
 
Art.1140 - ''Possesso'' - 1. Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro [[diritto reale]].
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Nonostante l'istituto abbia analoga funzione rispetto alla denuncia di nuova opera (tant'è che il Codice Civile lo accomuna a quest'ultimo ''ratione loci'') esso se ne differenzia, in quanto tende a tutelare da situazioni di pericolo che possano insorgere da opere già esistenti; e l'attivazione dei rimedi a cui si riferisce è svincolata, al contrario della denuncia di nuova opera, da termini particolari (articolo 1172 Codice Civile).
 
==== Il risarcimento per lesione del possessopossessocdvfvvf ====
La [[giurisprudenza]] e parte della [[dottrina (diritto)|dottrina]] ritengono che le azioni possessorie possano essere accompagnate dalla richiesta per il risarcimento dei danni (cd. risarcimento per la lesione del possesso). L'orientamento non è però da tutti condiviso. Si veda ad esempio, questa pronuncia:
"In tema di lesione possessoria, il danno del soggetto spogliato non è in ''re ipsa'', ma sorge solo in quanto si accompagni a una lesione del diritto, da riconoscersi in sede petitoria. Altrimenti, siccome il possesso è tutelato dall'ordinamento anche quando è illegittimo e addirittura criminoso, si arriverebbe all'assurdo che lo spogliatore, titolare del diritto in sede petitoria, dovrebbe risarcire il danno subito, per effetto dello spoglio, dal detentore ''contra legem''. Ciò travalicherebbe, inoltre, lo scopo essenziale della tutela possessoria, che persegue esclusivamente fini di pace sociale. (Pret. Roma, 11 aprile 1984, Sez. I, 3175).Si veda anche: Pret. Paulonia, 30 settembre 1991, in Giur. merito, 1994, p. 300 ss; Pret. Torino 3 aprile 1995, in Giur. it., 1995, p. 686 ss."