Trascrizione (diritto): differenze tra le versioni

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La '''trascrizione''' è un mezzo di [[pubblicità giuridica|pubblicità legale]], prevista dagli artt. 2643 e seguenti del [[Codice civile italiano]], consistente nell'annotazione di determinati [[atto giuridico|atti giuridici]] in appositi Registriregistri pubblici.
 
==Tassatività delle ipotesi di trascrizione==
Secondo l'orientamento tradizionale, le ipotesi di trascrizione sarebbero unicamente quelle tassativamente previste da precise disposizioni di legge. Di recente questo orientamento è stato sottoposto a revisione critica,<ref name="petrelli"/> sostenendosi l'ammissibilità di interpretazione estensiva, analogica, sistematica ede adeguatrice, al fine di ammettere alla trascrizione anche fattispecie non espressamente previste, purché tipicamente rientranti nell'ambito della pubblicità immobiliare, in quanto opponibili ai terzi in base al diritto sostanziale.<ref name="petrelli">G. Petrelli, ''[https://books.google.it/books/about/L_evoluzione_del_principio_di_tassativit.html?id=WlAIQgAACAAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y L'evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare]'', EDI, Napoli, 2009, ISBN 978-88-49-51881-8, pp. 222-228.</ref>
 
==Funzione della trascrizione==
 
Il legislatore (italiano e non solo) ritiene che le vicende giuridiche di determinate categorie di beni debbano essere sottoposte a forme legali di [[pubblicità giuridica|pubblicità]]; ciò al duplice scopo di:
# favorirne la conoscenza da parte di tutti (e pertanto dirimere potenziali conflitti e controversie) ;
# accrescere la certezza sul loro stato, facendo derivare importanti conseguenze dall'osservanza delle forme pubblicitarie prescritte.
 
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*I contratti che costituiscono, trasferiscono, modificano [[diritto reale di godimento|diritti reali di godimento]],
*I contratti che conferiscono alcuni [[diritto personale di godimento|diritti personali di godimento]],
*Gli acquisiti [[successione (diritto)|a causa di morte]].
 
==Effetti della trascrizione==
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I registri immobiliari sono a base personale: ciò significa che al nominativo di ciascuna persona sono indicati gli atti trascritti ''a favore'' o ''contro''.<br />
Nei registri deve essere presente la continuità delle trascrizioni (art. 2650 [[Codice civile italiano|cod. civ.]]), in modo che risulti dai registri, sotto i nomi successivi proprietari di un immobile, una catena ininterrotta di titolari.
== Note ==