Trascrizione (diritto): differenze tra le versioni
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La '''trascrizione''' è un mezzo di [[pubblicità giuridica|pubblicità legale]], prevista dagli artt. 2643 e seguenti del [[Codice civile italiano]], consistente nell'annotazione di determinati [[atto giuridico|atti giuridici]] in appositi
==Tassatività delle ipotesi di trascrizione==
Secondo l'orientamento tradizionale, le ipotesi di trascrizione sarebbero unicamente quelle tassativamente previste da precise disposizioni di legge. Di recente questo orientamento è stato sottoposto a revisione critica,<ref name="petrelli"/> sostenendosi l'ammissibilità di interpretazione estensiva, analogica, sistematica
==Funzione della trascrizione==
Il legislatore (italiano e non solo) ritiene che le vicende giuridiche di determinate categorie di beni debbano essere sottoposte a forme legali di [[pubblicità giuridica|pubblicità]]; ciò al duplice scopo di:
# favorirne la conoscenza da parte di tutti (e pertanto dirimere potenziali conflitti e controversie)
# accrescere la certezza sul loro stato, facendo derivare importanti conseguenze dall'osservanza delle forme pubblicitarie prescritte.
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*I contratti che costituiscono, trasferiscono, modificano [[diritto reale di godimento|diritti reali di godimento]],
*I contratti che conferiscono alcuni [[diritto personale di godimento|diritti personali di godimento]],
*Gli acquisiti [[successione (diritto)|a causa di morte]].
==Effetti della trascrizione==
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I registri immobiliari sono a base personale: ciò significa che al nominativo di ciascuna persona sono indicati gli atti trascritti ''a favore'' o ''contro''.<br />
Nei registri deve essere presente la continuità delle trascrizioni (art. 2650 [[Codice civile italiano|cod. civ.]]), in modo che risulti dai registri, sotto i nomi successivi proprietari di un immobile, una catena ininterrotta di titolari.
== Note ==
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