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==Riferimenti normativi==
===Indicazioni a livello comunitario===
[Le recenti misure italiane a favore degli agricoltori derivano anche dalle indicazioni a livello comunitario relative alla politica di sviluppo rurale 2007-2013.](fonte 2)<ref>{{Cita|FONTE 2}}.</ref>
[Con la nuova politica di sviluppo rurale europea il sostegno alle filiere corte diventa un importante strumento per il mantenimento della vitalità delle aree rurali. La definizione che il testo legislativo proposto dalla commissione dà di filiera corta è tuttavia di carattere molto generale: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori e consumatori. La definizione citata ci indica i principi che dovranno essere precisati nella regolamentazione nazionale e regionale. Il “numero limitato di operatori economici” andrà quantificato, soprattutto in relazione al numero di passaggi intermedi. L’impegno a “promuovere la cooperazione ecc.” dovrà essere verificato attraverso atti concreti.] (FONTE 8)<ref>{{Cita|FONTE 8}}.</ref>
[Nel nuovo regolamento per lo sviluppo rurale le filiere corte sono menzionate come uno degli strumenti di realizzazione di uno degli obiettivi del regolamento (articolo 5) e precisamente: “promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: (a) migliore integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali". Per realizzare questi obiettivi, “Gli Stati membri possono inserire nei programmi di sviluppo rurale dei sottoprogrammi tematici, che contribuiscano alla realizzazione delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e rispondano a specifiche esigenze riscontrate, in particolare per quanto riguarda: .... (d) le filiere corte” (articolo 8). ] (FONTE 8)<ref>{{Cita|FONTE 8}}.</ref>
===Leggi italiane===
[Come sottolinea Adornato (2013), Il concetto di ‘filiera corta’ emerge solo a partire dal 2001 con il d.lg. n. 228/2001, noto anche come legge di Orientamento e modernizzazione del settore agricolo (Sirsi, 2008; Alabrese, 2008). Da allora le filiere corte sono state oggetto di attenzione da parte del legislatore, soprattutto per quello che riguarda tre principali tipologie: la vendita diretta in azienda, i mercati degli agricoltori, i gruppi di acquisto. (FONTE 8)<ref>{{Cita|FONTE 8}}.</ref>
Per quello che riguarda la vendita diretta, il d.leg. 228/2001 consente agli imprenditori agricoli di vendere direttamente al dettaglio, “...in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende...”. Con la legge finanziaria del 2007 (legge n. 296/2006) il legislatore ha agevolato la creazione di mercati agricoli riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli(FONTE 8)<ref>{{Cita|FONTE 8}}.</ref> (stabilendo che spetta ai comuni autorizzare i mercati agricoli che devono soddisfare determinati standard e promuovendo azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita (2) FONTE 2)<ref>{{Cita|FONTE 2}}.</ref>).
====A livello regionale====
Su questa base alcune regioni hanno sviluppato specifiche politiche di intervento. [Tra le prime la regione Piemonte, nella quale la vendita diretta rappresenta il 6-7% del commercio agroalimentare, è praticata da circa 3.300 imprese agricole e ha previsto per il 2009 una dotazione finanziaria di 700 mila euro [link]. In Toscana, nel 2007, nasce il Progetto "Filiera Corta", con contributi regionali a fondo perduto dell'80%.](FONTE 2)<ref>{{Cita|FONTE 2}}.</ref>. [La legge regionale della Liguria del 2012 regola i farmers’ markets (L.R. 30/04/2012, n. 19). Il legislatore si è occupato anche dei gruppi di acquisto solidali5. La legge finanziaria del 2007 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) ne introduce una definizione, per equipararli ad attività non commerciale e pertanto ad esentarli da eventuali obblighi fiscali (Cristiani, 2008). Successivamente, alcune regioni hanno introdotto misure specifiche di sostegno a questi gruppi. In particolare, l’Umbria (L.R. 10/02/2011, n. 1), la Calabria (L.R. 18/07/2011, n. 23) e la Puglia (L.R. 13/12/2012, n. 43). A segnare l’evoluzione della materia, la legge della provincia autonoma di Trento include i gruppi di acquisto solidale definiti ai sensi della legge 2007 tra i “soggetti impegnati nell’economia solidale” (art. 2 comma 3 L.P. 17/06/2010, n. 13).](FONTE 8)<ref>{{Cita|FONTE 8}}.</ref>
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