Consiglio Superiore della Magistratura: differenze tra le versioni
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La dottrina per anni si è divisa sulla natura di [[Organi costituzionali italiani|organo costituzionale]] oppure meramente [[Organi di rilievo costituzionale|di rilievo costituzionale]] del Consiglio Superiore della Magistratura, sino a quando la [[Corte costituzionale]] si è pronunciata al riguardo attribuendole la prima natura; ma, soprattutto, è stata problematica l'individuazione delle specifiche disfunzioni del Consiglio. Infatti, l'esercizio di alcuni poteri e funzioni da parte del Consiglio, non esplicitamente menzionati nella Costituzione, ha più volte causato tensioni con settori del mondo politico. È questo il caso di quelle che un’autorevole dottrina definisce ''funzioni di rappresentanza del potere giudiziario nei rapporti con gli altri poteri''<ref>Pizzorusso</ref>, come, ad esempio, fare proposte al ministro sulle materie di sua competenza, dare pareri sui disegni di legge in qualsiasi modo attinenti all'organizzazione della giustizia (si veda l'articolo 10 della legge 24 marzo [[1958]] n. 195) e, più in generale, il potere di pronunciarsi manifestando la propria opinione su qualsiasi vicenda possa interessare il funzionamento della giustizia.
=== Funzioni ===
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