Consiglio Superiore della Magistratura: differenze tra le versioni

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La dottrina per anni si è divisa sulla natura di [[Organi costituzionali italiani|organo costituzionale]] oppure meramente [[Organi di rilievo costituzionale|di rilievo costituzionale]] del Consiglio Superiore della Magistratura, sino a quando la [[Corte costituzionale]] si è pronunciata al riguardo attribuendole la prima natura; ma, soprattutto, è stata problematica l'individuazione delle specifiche disfunzioni del Consiglio. Infatti, l'esercizio di alcuni poteri e funzioni da parte del Consiglio, non esplicitamente menzionati nella Costituzione, ha più volte causato tensioni con settori del mondo politico. È questo il caso di quelle che un’autorevole dottrina definisce ''funzioni di rappresentanza del potere giudiziario nei rapporti con gli altri poteri''<ref>Pizzorusso</ref>, come, ad esempio, fare proposte al ministro sulle materie di sua competenza, dare pareri sui disegni di legge in qualsiasi modo attinenti all'organizzazione della giustizia (si veda l'articolo 10 della legge 24 marzo [[1958]] n. 195) e, più in generale, il potere di pronunciarsi manifestando la propria opinione su qualsiasi vicenda possa interessare il funzionamento della giustizia.
 
''Il 20 maggio 1979 ci fù un fallito attentato (la bomba venne disinnescata prima che potesse esplodere) davanti alla sede di Palazzo dei Marescialli.''
 
=== Funzioni ===