Primo maresciallo luogotenente: differenze tra le versioni

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L'attuale distintivo di grado di [[Luogotenente (Italia)|luogotenente]] è simile a quello della precedente qualifica di primo maresciallo luogotenente dell'[[Esercito Italiano|Esercito]] della [[Marina Militare (Italia)|Marina]] e dell'[[Aeronautica Militare (Italia)|Aeronautica]] e nei [[Carabinieri]], a quella di [[maresciallo aiutante]] [[sostituto ufficiale di pubblica sicurezza]]; differiscono per la dimensione della stelletta, ora più piccola della precedente.
 
Alla qualifica di primo maresciallo luogotenente potevano accedere coloro che avevano compiuto almeno 8 anni<ref name="normattiva1">{{collegamento interrotto|1=[http://www.normattiva.it//dispatcher?task=attoCompleto&service=213&datagu=2010-05-08&redaz=010G0089&parControllo=si&connote=false&aggiorn=si&datavalidita=20101010 Art. 1323, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare] |datedata=ottobre 2017 |bot=InternetArchiveBot }} in vigore dal 9 ottobre 2010.</ref> di permanenza nel grado di [[primo maresciallo]] per il personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Nella [[Guardia di Finanza]] per accedere alla qualifica di luogotenente erano necessaria una anzianità di servizio di almeno 8 anni nel grado di [[maresciallo aiutante]], mentre nei [[Carabinieri]] potevano accedere alla qualifica di [[maresciallo aiutante luogotenente]] coloro che avevano un'anzianità di servizio di almeno 15 anni<ref name="normattiva2">{{collegamento interrotto|1=[http://www.normattiva.it//dispatcher?task=attoCompleto&service=213&datagu=2010-05-08&redaz=010G0089&parControllo=si&connote=false&aggiorn=si&datavalidita=20101010 Art. 1324, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare] |datedata=ottobre 2017 |bot=InternetArchiveBot }} in vigore dal 9 ottobre 2010</ref> nel grado di [[maresciallo aiutante]] [[sostituto ufficiale di pubblica sicurezza]].
 
==Esercito==
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==Carabinieri==
Nell'[[Arma dei carabinieri]], la qualifica corrispondente di [[maresciallo aiutante luogotenente]] aveva rango preminente sul grado di [[maresciallo aiutante]] [[sostituto ufficiale di pubblica sicurezza]]<ref name=normattiva3>{{collegamento interrotto|1=[http://www.normattiva.it//dispatcher?task=attoCompleto&service=213&datagu=2010-05-08&redaz=010G0089&parControllo=si&connote=false&aggiorn=si&datavalidita=20101010 Art. 629 comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare] |datedata=ottobre 2017 |bot=InternetArchiveBot }} in vigore dal 9 ottobre 2010.</ref>. Per accedervi il candidato doveva aver trascorso almeno 15 anni<ref name=normattiva2 /> di permanenza in tale grado. In realtà, esistevano una serie di disposizioni transitorie le quali, una volta entrate a regime, potevano far conseguire questa qualifica anche in meno di quindici anni di permanenza nel grado di maresciallo aiutante e pertanto vi era chi la conseguiva dopo 8 anni e chi dopo 9, 10, 11 e così via.
 
Nel [[2017]]<ref name=riordinocarriere/> la qualifiche di Maresciallo aiutante luogotenente e di [[maresciallo aiutante]] [[sostituto ufficiale di pubblica sicurezza]] sono state sostituite rispettivamente da quella di [[Luogotenente (Italia)|luogotenente]] e di [[Maresciallo maggiore]], con il rango di luogotenente che ha un rango preminente sul grado di maresciallo maggiore.