Mutatio libelli: differenze tra le versioni

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==Diritto processuale civile==
Nel diritto civile italiano era da sempre esistito il divieto della ''mutatio libelli'' in appello.<ref>{{Cita web |url=http://www.giurisprudenza.piemonte.it/civile/procedura/003111042003.htm |titolo=Sentenza |accesso=4 aprile 2008 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090516020519/http://www.giurisprudenza.piemonte.it/civile/procedura/003111042003.htm |dataarchivio=16 maggio 2009 |urlmorto=sì }}</ref>. Ora è stato introdotto con più rigore anche in primo grado il divieto di proporre domande nuove.<ref>{{collegamento interrotto|1=[http://appinter.csm.it/incontri/relaz/8800.pdf Prima udienza di trattazione] |datedata=marzo 2018 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
 
Il Tribunale di Catania con ordinanza del 5 aprile 2002, edita, ha chiarito che nel [[processo civile]]: