Caso degli emoderivati infetti in Italia: differenze tra le versioni
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→Storia della normativa italiana: Modificato titolo. Riportata solo la normativa sugli emoderivati e rimandando alla voce "Caso del sangue infetto in Italia" per quella relativa al sangue e agli emocomponenti. |
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L'aumento esponenziale delle condanne a ingenti risarcimento dei danni, quasi esclusivamente nei confronti del Ministero della Salute, ha causato un ritardo nei pagamenti che ha sollevato un ulteriore scandalo in quanto molti dei danneggiati, beneficiari di sentenze a loro favore, sono deceduti a seguito delle malattie infettive prima di essere pagati dallo Stato. Nel 2013, per ovviare al ritardo della liquidazione delle sentenze, una cordata di danneggiati, a cui hanno poi aderito diversi studi legali, ha tentato la vendita in blocco dei crediti complessivi per decine di milioni di euro.<ref>{{Cita news|autore=Giovanni Del Giaccio|titolo=Migliaia di infettati dalle trasfusioni di sangue: «Ma lo Stato non paga»|pubblicazione=Il Messaggero|data=7 luglio 2014|url=https://www.ilmessaggero.it/home/infettati_trasfusioni_sangue_stato_non_paga-487254.html}}</ref>
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La normativa italiana in materia di raccolta di plasma e produzione di emoderivati è solamente in parte sovrapponibile rispetto a quella relativa alla raccolta di sangue, già vista in merito allo [[Caso del sangue infetto in Italia#Evoluzione della normativa|scandalo del sangue infetto]], voce a cui si rimanda per gli aspetti normativi in comune mentre di seguito vengono descritti solamente i provvedimenti relativi agli emoderivati.
Con la comparsa della [[AIDS|sindrome da immunodeficienza acquisita]] (AIDS), nel maggio 1984, all'aumentare dei sospetti sull'[[Eziologia (medicina)|eziologia]] virale, la direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della Sanità invia una lettera circolare alle ditte produttrici di emoderivati in cui comunica che l'AIDS può essere trasmessa anche tramite trasfusione di sangue e derivati (in particolare i fattori della coagulazione utilizzati dagli emofilici).
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Nel dicembre 1984, la ditta Immuno richiede l'autorizzazione alla commercializzazione di emoderivati trattati con il metodo di inattivazione virale al vapore umido e nel luglio 1985 il termotrattamento viene imposto alle imprese produttrici di emoderivati, senza però disporre il ritiro dal commercio dei prodotti non testati.
Il 17 luglio 1985, la direzione generale del servizio igiene pubblica emana una circolare con cui dispone la determinazione su ogni unità di sangue donato della presenza degli anticorpi anti-LAV/[[HTLV|HTLV-III]] (come inizialmente identificati i virus [[HIV]]).<ref name=":02">{{Cita web|url=http://anadma.it/Archivio/2012/30-10-2012%20CronologiaMinisteriale.pdf|titolo=Cronologia Ministeriale|curatore=Pasquale Angeloni|urlarchivio=https://web.archive.org/web/20181221154636/http://anadma.it/Archivio/2012/30-10-2012%20CronologiaMinisteriale.pdf}}</ref>
Nell'aprile 1986 la direzione generale del servizio farmaceutico, attraverso una circolare indirizzata alle imprese produttrici, dispone che gli emoderivati devono essere preparati a partire da plasma negativo alla ricerca degli anticorpi anti-[[HTLV|HTLV-III]] e che il numero massimo di unità di plasma che vanno a costituire i lotti di lavorazione deve essere rispettato. Ancora una volta, non viene disposto il ritiro dal commercio dei prodotti ma viene solamente richiesto il numero di lotti di ciascun emoderivato e la sua data di presumibile esaurimento nel ciclo commerciale.<ref name=":02" />
Nel dicembre 1987, in una relazione a Ministro della Sanità, la direzione generale del servizio farmaceutico afferma che l'[[Istituto superiore di sanità|Istituto Superiore di Sanità]] ha ritenuto accettabili i metodi di inattivazione virale al calore secco e al calore umido proposti dalle imprese produttrici di emoderivati, facendo notare che il trattamento al calore umido è più efficace nella prevenzione dell'epatite non-A non-B (NANB, come inizialmente denominata l'[[epatite C]] causata dal virus [[Virus dell'epatite C|HCV]], non ancora scoperto).
Nel maggio 1988 il Ministero della Sanità emana un decreto che rende obbligatorio il trattamento dei prodotti emoderivati con vapore umido sotto pressione.
Nonostante il fatto che dal settembre 1989 sia disponibile in Italia il test per la ricerca degli anticorpi anti-[[Virus dell'epatite C|HCV]] (virus causante l'[[epatite C]]), la direzione generale del servizio farmaceutico, con lettera circolare del 1º ottobre 1989 indirizzata solamente alle aziende produttrici di emoderivati e non ai centri trasfusionali, invita alla determinazione sulle singole donazioni di plasma dei soli valori dell'[[alanina transaminasi]] (ALT).
Nel dicembre 1990, mediante una lettera indirizzata alla Farmindustria, la direzione generale del servizio farmaceutico informa che il Ministero della Sanità ritiene opportuno non imporre la determinazione degli anticorpi anti-HCV sulle singole unità di plasma importato dall'estero, diversamente da quanto disposto per il plasma raccolto in Italia.
Attraverso un telegramma del novembre 1992, la direzione generale del servizio farmaceutico dispone che a partire dal 1993 siano messi in commercio solamente emoderivati preparati da plasma controllato per la presenza di anticorpi anti-HCV e dispone il ritiro dal ciclo distributivo entro il 31 dicembre di tutti gli emoderivati preparati da plasma non testato, autorizzando l'utilizzo fino al 31 marzo 1993 di quelli già distribuiti.
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Nel settembre 1994, una lettera circolare dell'[[Istituto superiore di sanità|Istituto Superiore di Sanità]] indirizzata alle imprese farmaceutiche porta a conoscenza delle stesse la [[Raccomandazione dell'Unione europea|raccomandazione]] III/5193/94 del [[Consiglio dell'Unione europea|Consiglio delle Comunità Europee]] ("Plasma pool testing") che richiede la ricerca dell'antigene Australia e degli anticorpi anti-HIV1/2 e anti-HCV anche sui lotti di plasma destinati alla produzione di emoderivati e non solo sulle singole donazioni.
Con [[decreto ministeriale]] del 29 marzo 1999 (pubblicato in [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]] il successivo 15 aprile),<ref>{{Cita pubblicazione|autore=|linkautore=|data=15 aprile 1999|titolo=Introduzione della ricerca di acido nucleico del virus dell'epatite C mediante la tecnica di amplificazione genica nei pool di plasma umano utilizzati per la produzione di emoderivati.|rivista=Gazzetta Ufficiale|volume=|numero=87|url=http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1999/04/15/099A2841/sg}}</ref> viene disposta la ricerca del virus HCV mediante la tecnica di [[biologia molecolare]] [[Nucleic Acid Test|NAT]] sui lotti di plasma utilizzati per produrre emoderivati
== Indennizzo del danno da somministrazione di emoderivati infetti ==
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