Di diritto pontificio: differenze tra le versioni

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Si dicono '''di diritto pontificio''' quelle [[Istituzione ecclesiastica|istituzioni ecclesiastiche]] (gli [[istituto religioso|istituti religiosi]] e [[istituto secolare|secolari]], le [[società di vita apostolica]]) erette dalla [[Santa Sede]] o da essa approvate tramite un suo [[decreto]] formale.<ref>[[Codice di diritto canonico|C.I.C.]], can. 589.</ref> Le istituzioni di diritto pontificio dipendono in modo immediato ed esclusivo dalla Sede Apostolica in quanto al regime interno e alla disciplina.<ref>[[Codice di diritto canonico|C.I.C.]], can. 593.</ref>
 
== Storia ==