Equo processo: differenze tra le versioni

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La tutela è riconosciuta anche da altre disposizioni come l'art. 3 (''Indennizzo per detenzione iniqua'') e l'art. 4 (''[[Ne bis in idem]]'') come modificati dal Protocollo n. 7 del 22 novembre 1984 (entrato in vigore dal 1º novembre 1988),<ref>[http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/117.htm Protocollo n. 7 alla CEDU],</ref> il quadro è poi completato dall'affermazione del [[principio di legalità]] sancito dall'art. 7 (''Nessuna pena senza legge'') e dall'art. 8 (''Diritto al rispetto della vita privata e familiare'').
 
L'art. 41 dispone che la Corte "accorda, quando è il caso, una equa soddisfazione alla parte lesa". Sono stati oggetto di indennizzo i casi di violazione dei principi del contradditoriocontraddittorio, della ragionevole durata del processo, della terzietà e indipendenza del giudice.
 
== Nelle legislazioni statali ==