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= Accuse promosse contro il Presidente della Repubblica =
Nella storia del
I reati per cui può essere accusato il Presidente della Repubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, sono quelli previsti dall'articolo 90 della costituzione cioè '''alto tradimento''' e '''attentato alla costituzione''':
* '''Alto tradimento''' (citato negli articoli 90 e 134)
* '''L'attentato alla costituzione'''
Il giudizio verrà promosso '''dal parlamento a camere riunite''', questi approveranno un '''atto di accusa''' dove sono scritte le imputazioni e le ragioni che le giustificano. il processo sarà un vero e proprio '''processo penale''', con l'accusa e la difesa che si fronteggeranno davanti alla Corte Corte Costituzionale.
La sentenza è '''definitiva''', può essere cambiata o annullata solo dalla stessa Corte Costituzionale nel caso in cui emergano fatti che scagionino il Presidente della Repubblica. La pena può raggiungere anche quella massima data dall'ordinamento, cioè '''ergastolo''' (ma non pena di morte perchè abolita in Italia), ed è chiaramente accompagnata dalla pronuncia della '''decadenza della carica'''.
Fino alla modifica della costituzione, operata nel 1989, la
▲Nella situazione in cui avvengano questi reati sarà la '''corte costituzionale''' (seguendo l'articolo 134 della costituzione) ad agire come un''''alta corte di giustizia''' per giudicare il Presidente della Repubblica, la carica più importante dello stato italiano, perchè una cattiva decisione potrebbe causare grandi problemi alla '''vita democratica dello stato italiano'''. Seguendo l'articolo 135 della costituzione, ai giudici della corte verranno aggregati '''16 giudici''', questi verranno eletti dal parlamento in seduta comune da un lista di cittadini con età superiore ai 40 anni. i 31 giudici dovranno analizzare le accuse e poi deliberare eventuali '''sanzioni''' contro il Presidente della Repubblica. . Il giudizio verrà promosso '''dal parlamento a camere riunite''', questi approveranno un '''atto di accusa''' dove vengono scritte le imputazioni e le ragioni che le giustificano. il processo sarà un vero e proprio '''processo penale''', con l'accusa e la difesa che si fronteggeranno davanti alla corte. La sentenza è '''definitiva''', può essere cambiata o annullata solo dalla corte costituzionale nel caso in cui emergano fatti che scagionino il Presidente della Repubblica. La pena può raggiungere anche quella massima data dall'ordinamento, cioè '''ergastolo''' (ma non pena di morte perchè abolita in Italia),e viene pronunciata la '''decadenza della carica'''.
▲Fino alla modifica della costituzione, operata nel 1989, la corte era chiamata a giudicare anche i '''ministri''' per tutti i reati commessi. La procedura penale era molto sproporzionata alla natura del reato da giudicare. Si verificava sempre la tendenza della '''maggioranza''' a non votare mai l'accusa, per proteggere i membri del Governo, e a insabbiare la procedura presso la commissione inquirente, una commissione che agiva come '''copertura per i ministri'''.
Questa riforma è stata operata nel 1989.
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