Utente:HeartIce1/Sandbox: differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 18:
=== Limiti alla revisione Costituzionale ===
Grazie alla legge che permette la revisione costituzionale, si può ''modificare la Costituzione'', non però integralmente. Infatti, la Costituzione prevede dei ''limiti'' per preservare i suoi principi fondamentali. Se una legge di revisione costituzionale pretendesse di oltrepassarli, sarebbe considerata invalida e ''potrebbe essere eliminata dalla Corte costituzionale''.
I '''limiti alla revisione costituzionale''' consistono:
* nella ''[[forma di governo]]'' '''repubblicana''' che non può essere oggetto di revisione costituzionale
*nei [[diritti umani]]▼
* nel '''principio [[democratico]]''', dove ogni potere politico deriva dal popolo
▲*nei '''[[diritti umani]]'''
L’art.139 della Costituzione (è l’articolo di chiusura della Costituzione, che viene ricollegato all’art. 1 Cost., il quale stabilisce che l’Italia è una Repubblica democratica, e la forma repubblicana, quindi, è considerata indivisibile dal carattere democratico della Repubblica). E’ un limite esplicito alla possibilità di revisione, infatti esclude da possibili revisioni costituzionali tutti quei principi che denotano il nostro ordinamento in senso democratico: per esempio non potrebbe essere soppressa una libertà come quella di voto.
Vi sono anche limiti impliciti alla revisione e sono ricavabili da altre due disposizioni costituzionali:
a)art.2: che dichiarando inviolabili i diritto dell’uomo, sottrarrebbe a qualsiasi revisione i diritti elencati in costituzione dall’art 13 in poi;
b)art.5: che dichiarando la repubblica una e indivisibile, esclude ogni possibilità di dividere il paese.
I limiti impliciti coincidono con i principi supremi dell’ordinamento giuridico, ovvero i principi di sovranità popolare; quello della dignità umana; il principio pluralista; la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, perché questi sono i principi che caratterizzano il nostro ordinamento costituzionale, per cui se variati nel loro contenuto, implicano, non revisione, ma mutamento costituzionale.
=== Le leggi costituzionali e il loro procedimento di formazione ===
Tali procedimenti descritti sopra ci garantiscono che le leggi costituzionali vengono approvate con una sufficiente meditazione per approvarle, si basano su un esteso consenso delle forze politiche e che, in mancanza di quest’ultimo, venga data al popolo la possibilità di esprimere la propria opinione a riguardo dell’approvazione.
=== Il ricorso alle leggi costituzionali ===
Dal 1948 a oggi sono stati modificati solo 10 articoli della Costituzione, tutti riguardanti la sua seconda parte (l’Ordinamento della repubblica). Inoltre, sono state emanate alcune leggi costituzionali per regolare le funzioni della Corte costituzionale e per gli statuti delle 5 regioni a statuto speciale.
=== Note ===
Riga 28 ⟶ 41:
https://www.dirittoconsenso.it/2020/03/19/la-revisione-costituzionale-tra-procedimento-e-limiti/
https://www.tesionline.it/appunti/diritto-pubblico---costituzionale/i-limiti-della-revisione-costituzionale/201/75#:~:text=139%20costituzione%20%C3%A8%20un%20limite,libert%C3%A0%20come%20quella%20di%20voto.
Libri: Una finestra sulla realtà up-scritto da: Carlo Aime, Maria Grazia Pastorino-casa editrice: Rizzoli Education
|