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Nel [[potere legislativo]] rientrano anche le ''legge di revisione costituzionale'' le quali indicano il procedimento di revisione costituzionale.
Al [[parlamento]] compete la funzione di approvare le '''leggi costituzionali'''. Le norme hanno lo stesso rango delle norme costituzionali. Esse hanno una forza superiore alle [[leggi ordinarie]].▼
* Le leggi che modificano la Costituzione italiana.▼
* Le leggi che regolano materie per le quali la Costituzione ha un posto una riserva di legge costituzionale.▼
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=== Il procedimento ===
Nel nostro sistema costituzionale, anche la Costituzione può essere revisionata, ovvero possono essere modificate le norme di cui è composta del tutto o in parte .
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==== Procedura====
Il procedimento di revisione
Le camere dovranno svolgere due votazioni per '''''approvarle''''' a un intervallo di tempo minimo di tre mesi dalla prima votazione, per concedere al parlamento altro tempo per discutere e pensare alla proposta. Nella prima votazione si dovrà avere una approvazione a maggioranza per poi svolgere la seconda votazione. Le tipologie di approvazioni per la seconda votazione possono essere due: #
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=== Limiti alla revisione Costituzionale ===
Grazie alla legge che permette la revisione costituzionale si può ''modificare la Costituzione'', non però integralmente. Infatti, la Costituzione prevede dei ''limiti'' per preservare i suoi principi fondamentali. Se una legge di revisione costituzionale pretendesse di oltrepassarli, sarebbe considerata invalida e ''potrebbe essere eliminata dalla Corte costituzionale''.
I '''limiti alla revisione costituzionale''' consistono:
# L’art.139 della Costituzione (è l’articolo di chiusura della Costituzione, che viene ricollegato all’art. 1 della Costituzione, il quale stabilisce che l’Italia è una Repubblica democratica, e la forma repubblicana, quindi, è considerata indivisibile dal carattere democratico della Repubblica). E’ un limite esplicito alla possibilità di revisione, infatti esclude da possibili revisioni costituzionali tutti quei principi che denotano il nostro ordinamento in senso democratico: per esempio non potrebbe essere soppressa una libertà come quella di voto.▼
# Vi sono anche limiti impliciti alla revisione e sono ricavabili da altre due disposizioni costituzionali:▼
▲L’art.139 della Costituzione (è l’articolo di chiusura della Costituzione, che viene ricollegato all’art. 1 della Costituzione, il quale stabilisce che l’Italia è una Repubblica democratica, e la forma repubblicana, quindi, è considerata indivisibile dal carattere democratico della Repubblica). E’ un limite esplicito alla possibilità di revisione, infatti esclude da possibili revisioni costituzionali tutti quei principi che denotano il nostro ordinamento in senso democratico: per esempio non potrebbe essere soppressa una libertà come quella di voto.
▲Vi sono anche limiti impliciti alla revisione e sono ricavabili da altre due disposizioni costituzionali:
*a)art.2: che dichiarando inviolabili i diritto dell’uomo, sottrarrebbe a qualsiasi revisione i diritti elencati in costituzione dall’art 13 in poi;
*b)art.5: che dichiarando la repubblica una e indivisibile, esclude ogni possibilità di dividere il paese.
I limiti impliciti coincidono con i principi supremi dell’ordinamento giuridico, ovvero i principi di sovranità popolare; quello della dignità umana; il principio pluralista; la tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali, perché questi sono i principi che caratterizzano il nostro ordinamento costituzionale, per cui se variati nel loro contenuto, implicano, non revisione, ma mutamento costituzionale.
▲=== Le leggi costituzionali e il loro procedimento di formazione ===
▲Al [[parlamento]] compete la funzione di approvare le '''leggi costituzionali'''. Le norme hanno lo stesso rango delle norme costituzionali. Esse hanno una forza superiore alle [[leggi ordinarie]].
▲* Le leggi che modificano la Costituzione italiana.
▲* Le leggi che regolano materie per le quali la Costituzione ha un posto una riserva di legge costituzionale.
=== Il ricorso alle leggi costituzionali ===
Dal 1948 a oggi sono stati modificati solo 10 articoli della [[Costituzione]], tutti riguardanti la sua seconda parte (l’Ordinamento della repubblica). Inoltre, sono state emanate anche alcune leggi costituzionali per regolare le funzioni della Corte costituzionale e per gli statuti delle 5 regioni a statuto speciale.
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