Favor debitoris (principio generale): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
mNessun oggetto della modifica
Riga 22:
Come suddetto non si deve però ritenere che la parte del debitore sia sempre la più debole economicamente, egli può essere ad esempio persona assai più facoltosa dell'eventuale creditore; nel caso specifico il codice evita di intromettersi negli accordi fra privati (escluse le situazioni di manifesto squilibrio vd. [[rescissione]]). Si può quindi affermare che il ''Favor Debitoris'' non è stato utilizzato come principio '''generale''' dal nostro legislatore durante la stesura del codice, ma non negare che in alcuni specifici casi influenzi la redazione delle varie disposizioni.
 
==Voci correlateBibliografia ==
 
* Riccobono, Salvatore, ''La genesi della mora come mezzo di attuazione del favor debitoris nel diritto romano,'' Palermo, Tip. Montaina, 1963.Voci correlate
 
== Voci correlate ==
*[[Favor creditoris]]