File sharing: differenze tra le versioni

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Nel 2009 è stato lanciato "Il File Sharing Act": questo atto proibiva l'uso di applicazioni che permettevano alle persone di condividere informazioni federali l'una con l'altra. Sempre nel 2009, il processo Pirate Bay si è concluso con un verdetto di colpevolezza per i fondatori principali del tracker. La decisione è stata impugnata, portando a un secondo verdetto di colpevolezza nel novembre 2010. Nell'ottobre 2010, Limewire è stato costretto a chiudere in seguito ad un'ingiunzione del tribunale ma la rete gnutella rimane attiva attraverso clienti open source come Frostwire e gtk-gnutella. Inoltre, software di condivisione di file multiprotocollo come MLDonkey e Shareaza sono stati adattati per supportare tutti i principali protocolli di condivisione file, così gli utenti non hanno più dovuto installare e configurare più programmi di condivisione file.
 
Il 19 gennaio 2012, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiuso il popolare dominio di [[Megaupload]] (istituito nel 2005). Il sito di condivisione di file ha affermato di avere oltre 50.000.000 di persone al giorno. Kim Dotcom (ex Kim Schmitz) è stato arrestato con tre soci in Nuova Zelanda il 20 gennaio 2012 ed è in attesa di estradizione. Il caso che ha coinvolto la caduta del sito di condivisione di file più grande e popolare al mondo non è stato accolto favorevolmente: un gruppo di hacker Anonymous ha abbattuto diversi siti associati al sistema di rimozione. Nei giorni seguenti, altri siti di condivisione file iniziarono a cessare i servizi; Filesonic ha bloccato i download pubblici il 22 gennaio, con Fileserve che seguiva l'incarico il 23 gennaio.
 
== Descrizione ==
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I problemi di fondo che gli ordinamenti giuridici hanno incontrato nel tentativo di regolamentare questo fenomeno si possono riassumere nelle seguenti quattro categorie:
# Il conflitto con le libertà fondamentali: La libertà personale, che comprende anche l'attuazione del File Sharing, rientra nella sfera dei diritti fondamentali assoluti previsti dalle convenzioni internazionali e dalle carte costituzionali di tutti gli Stati democratici. Inoltre, l'articolo 27, comma I <ref>[https://www.unitiperidirittiumani.it/course/lesson/articles-26-30/read-article-27.html Articolo 27, comma 1 - Dichiarazione universale dei diritti umani]</ref>, della [[Dichiarazione universale dei diritti umani]] enuncia “Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici”, sancendo quindi il diritto dell'uomo ad avere accesso alle opere e a goderne, senza escludere alcun mezzo per il raggiungimento di tale scopo. In Italia, l'[[articolo 21 della Costituzione italiana]] sostiene la libertà di espressione e accesso alla cultura e all'informazione, mentre l'articolo 15 <ref>[https://www.senato.it/1025?sezione=120&articolo_numero_articolo=15 Articolo 15, Costituzione italiana]</ref> sancisce l'inviolabilità della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione tra privati. Questi diritti fondamentali, essendo in posizione preminente rispetto a tutti gli altri, possono essere limitati solo se vi è pericolo di violazione di diritti di pari rilevanza, tra i quali non possono essere annoverati i diritti d'autore.
# La non percezione di illiceità: Lo scambio di file è oggi molto semplice da effettuare e molto vantaggioso economicamente. Insieme alle moderne tecnologie informatiche, che hanno portato gli individui a non potersi più privare di oggetti e servizi fino a poco tempo fa sconosciuti, ha rivoluzionato le consuete abitudini di vita e risulta essere in costante ampliamento, nonostante sia una pratica riconosciuta come illecita e quindi sanzionabile. Ciò succede perché, a causa della sua capillare diffusione, si registra nel tessuto sociale una mancata percezione dell'illiceità di questo comportamento.
# L'inesistenza di sistemi centralizzati da colpire: Il modello peer-to-peer rende difficile sanzionare la violazione del diritto poiché la rete è composta da un'infinità di soggetti, difficilmente individuabili e con diverse gradazioni di responsabilità: la posizione dell'utente che si connette saltuariamente e scambia qualche file è diversa da quella di chi viola il diritto di autore condividendo e scambiando migliaia di file, criptando dati e rendendosi non immediatamente identificabile. Il fenomeno ebbe inizio con Napster, uno dei primi software di file-sharing presto bloccato dalla giustizia americana a causa della sua natura: non si trattava ancora di un vero e proprio peer to peer, in quanto gli utenti caricavano i file su una piattaforma comune alla quale si appoggiava il software. Per questo motivo le autorità giudiziarie non ebbero alcuna difficoltà nel trovare un capro espiatorio, ingiungendo ai responsabili del server di cessare la loro attività.
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In particolare chi, senza averne diritto, mette a disposizione del pubblico tramite un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa, con fini personali e non di lucro è punito con una multa da 51 euro a 2.065 euro<ref>[https://www.brocardi.it/legge-diritto-autore/titolo-iii/capo-iii/sezione-ii/art171.html Art. 171 della Legge sulla protezione del diritto d’autore]</ref>, mentre chi lo fa per scopi di lucro è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, e con la multa da 2.582 euro a 15.493 euro<ref>[https://www.brocardi.it/legge-diritto-autore/titolo-iii/capo-iii/sezione-ii/art171bis.html Art. 171-bis della Legge sulla protezione del diritto d’autore]</ref>.
 
In Europa si è tentato di regolare il file sharing tramite la [[direttiva 2004/48/CE]] <ref>[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN Direttiva 2004/48/CE]</ref> sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, volta ad omogeneizzare il quadro sanzionatorio con una sanzione economica ma non penale. Questa proposta però venne omessa dalla versione finale e mai entrata in vigore.
Si riprovò con la proposta di Direttiva Europea sulle misure penali in merito all'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale ([[COM/2006/0168 final]]), che prevedeva sanzioni penali per la violazione intenzionale su scala commerciale (si intende ogni violazione di un diritto di proprietà intellettuale effettuata per ottenere vantaggi commerciali, con esclusione degli atti effettuati dagli utenti privati per finalità personali e non lucrative [https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2007-0073+0+DOC+XML+V0//IT]), applicabile quindi anche alle attività di file sharing di contenuti tutelati dal diritto d'autore. Ma anche questa proposta venne ritirata.
 
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# non ci deve essere irragionevole pregiudizio del legittimo interesse dell’autore
 
Nel 2019 l’Unione Europea ha adottato   la Direttiva sul diritto d'autore nel [[Mercato unico digitale|mercato]] unico digitale, o [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=RO Direttiva 2019/790], con l'obiettivo di armonizzare il [[Legge sul diritto d'autore dell'Unione europea|quadro normativo comunitario]] del [[diritto d'autore]] nell'ambito delle tecnologie [[Digitale (informatica)|digitali]] e in particolare di [[Internet]]. All’ All'art.17 prevede che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ottengano licenze per divulgare materiali tutelati dal copyright. Rimane fuori dalla previsione normativa la condivisione di file attraverso reti peer to peer.
 
Nel 2020 un’Iniziativa dei Cittadini Europei dal titolo "Libertà di condividere"<ref name=":2">{{Cita web|url=https://europa.eu/citizens-initiative/node/317_it|titolo=New initiative registered: Libertà di condividere (Freedom to share) {{!}} Iniziativa dei cittadini europei|sito=europa.eu|accesso=2021-04-04}}</ref><ref name=":0">https://europa.eu/citizens-initiative-forum/blog/free-sharing-protected-works-while-compensating-creators_en</ref> è stata portata avanti dall’associazione GOIPE, costituita da cittadini europei residenti in 8 paesi dell’Unione. L’obiettivo dell’iniziativa è la richiesta di legalizzare il file sharing. L’ "iniziativa dei cittadini europei", ai sensi del Regolamento (EU) 211/2011 e del Regolamento (EU) 2019/788, permette di promuovere un’azione presso la Commissione europea, per l’adozione di nuovi atti normativi in specifiche materie.