Transessualità: differenze tra le versioni

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transgender}}</ref>
 
Successivamente, o in accompagnamento alla terapia ormonale, la persona transessuale MtF può (non necessariamente) sottoporsi a trattamenti estetici-chirurgici (rimozione barba, mastoplastica additiva, femminilizzazione del viso, ecc.). Di norma questi interventi vengono considerati "chirurgia estetica" e sono a carico della persona transessuale. Per i transessuali FtM di norma non vi è bisogno di chirurgia estetica, eccetto che per l'intervento di [[mastectomia]] o [[falloplastica]].
 
Effettuato il trattamento ormonale, secondo la legge 164/82 la persona transessuale può richiedere al Tribunale autorizzazione agli interventi chirurgici di conversione sessuale ([[penectomia]], [[orchiectomia]] e [[vaginoplastica]] per le trans; [[mastectomia]], [[istero-annessiectomia]], [[falloplastica]] o [[metoidioplastica]] per i trans). Ottenuta sentenza positiva, la persona transessuale ha diritto all'intervento sui genitali a carico del SSN.<ref>{{Cita web|url=http://www.scienzemedicolegali.it/documenti/corso/legislazione/legge-14-aprile-1982-164.html|titolo=Legge 14 aprile 1982, n. 164 - Norme in materia di rettificazione di sesso|autore=claudio|sito=www.scienzemedicolegali.it|accesso=29 luglio 2018}}</ref>