La [[Costituzione della Repubblica Italiana]] afferma alcuni principi generali importanti, come ad esempio all'attart. 25 ribadendo l'importanza del [[giudice naturale]] e all'art.102 ove viene affermato che la disciplina della funzione giudiziaria è rimessa alle norme dell'ordinamento nonché il divieto di istituire nuovi giudici straordinari o giudici speciali.<ref>{{cita web|url=http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/cost/art102.htm|titolo=Art. 102 della Costituzione della Repubblica Italiana}}</ref> Inoltre, secondo quanto sancito dall'art. 104 la magistratura costituisce un ''[[Ordine professionale|ordine]] [[autonomia (magistratura)|autonomo]] e [[indipendenza|indipendente]]'' da ogni altro [[potere]];<ref>{{cita web|url=http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/cost/art104.htm|titolo=Art. 104 della Costituzione della Repubblica Italiana}}</ref> quindi ciascun magistrato, sia giudicante sia requirente, è inoltre per legge inamovibile, a meno che non presti il proprio consenso ovvero in mancanza solo per i motivi e con le garanzie di difesa previsti dall'[[ordinamento giudiziario italiano]].<ref>{{pdf}}[{{cita web |url=http://www.csm.it/circolari/circolare15098.pdf |titolo=Copia archiviata |accesso=27 ottobre 2015 |urlmorto=sì |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20151010114727/http://www.csm.it/circolari/circolare15098.pdf |dataarchivio=10 ottobre 2015 }} Circolare CSM 30 novembre 1993, n. 15098</ref>
L'organo di autogoverno della magistratura è il [[Consiglio superiore della magistratura]], [[Organi di rilievo costituzionale|organo di rilievo costituzionale]], presieduto dal [[Presidente della Repubblica Italiana|Presidente della Repubblica]]. A tale organo spettano, ai sensi dell'[[s:Costituzione della Repubblica Italiana#Art. 105|art. 105]] della Costituzione, al fine di garantire l'autonomia e indipendenza della magistratura, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.